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UNICT: "Ma come vi permettete a non eseguire neanche le sentenze?" "MA CHI VI CREDETE DI ESSERE?"

Aggiornamento: 21 ott 2021

L'articolo pubblicato sul quotidiano di inchiesta "Sud Press", diretto da Pierluigi Di Rosa.


Dal ricercatore Giambattista Sciré, probabilmente la vittima più famosa di "Mala Università", riceviamo e, doverosamente, pubblichiamo perché è davvero inaudito:


"Ed eccomi ancora qui, il 19 ottobre 2021, dopo dieci anni di calvario, dopo dieci anni di SENTENZE NON ESEGUITE dall’Ateneo di Catania. Dopo aver fondato Trasparenza e Merito, dopo aver scritto “Mala università”. In un ennesimo accorato appello pubblico. Sembra un déjà vu. Ed è assolutamente assurdo. Le sentenze dei tribunali, per principio, per giustizia, per legge, devono essere eseguite. Alla lettera. Questa PEC è stata indirizzata, qualche minuto fa, dal mio avvocato all’Università degli Studi di Catania, nelle persone del Magnifico Rettore Francesco Priolo, del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Marina Paino, al Presidente della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere, Santo Burgio, al protocollo@pec.unict.it e per conoscenza alla Procura regionale presso la Corte dei conti della Sicilia e alla Procura della Repubblica di Catania. Leggete bene quanto vi è scritto, affinché possa essere usato da chiunque altro si trovi nella mia stessa condizione oggi, con una sentenza (l’ennesima) non eseguita. Ancora. La sentenza cancella l’atto abusivo di potere commesso dall’avvocato dell’Ateneo e ordina all’amministrazione di avviare la valutazione per decidere se prorogare il contratto. Decidere per un sì o per un no. Obbligatoriamente. Non lo fa da 6 anni! Nel mondo accademico è in uso il tentativo di screditare l'operato della magistratura sostenendo che, coi provvedimenti presi, l'autorità giudiziaria intenda intromettersi in campi non di sua competenza. Insomma, per gli accademici un Tribunale dello Stato può decidere su tutto, per esempio sui bilanci finanziari, sul fine vita, sulla mafia, ma non deve permettersi di stabilire i confini di una disciplina accademica. Tentare di screditare il legislatore e i giudici non è certo il comportamento più adeguato per un dipendente statale il quale, esercitando la professione di cattedratico, svolge funzioni di pubblico ufficiale e, come tale, è chiamato a rispondere. A questi accademici (molto spesso di sinistra) mi permetto di fare presente che simili contestazioni ricordano molto quelle mosse dal tanto vituperato Cavaliere alla «magistratura». Ai professori del “sistema di potere” bisogna chiarire che la magistratura non vuole affatto insegnare loro il mestiere o imporgli programmi di lavoro e ambiti di ricerca, bensì operare per garantire il rispetto delle leggi anche negli Atenei, che non sono al di sopra di esse. La PEC inviata dal legale di Giambattista Scirè all'Università di Catania: “Oggetto: Dott. Giambattista Scirè - Esecuzione sentenza Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 7 luglio 2021, n. 2189 Spett.le Ateneo, avendone ricevuto incarico dal mio assistito, Dott. Giambattista Scirè, rappresento quanto segue. Ancorché la sentenza in oggetto, che allego alla presente, sia stata comunicata via p.e.c., in data 7 luglio 2021, a cura della Segreteria della Sez. II del Tar Sicilia, Catania, tra gli altri, all’Ateneo, quest’ultimo, alla data odierna, non ha adottato l’atto conclusivo del procedimento avviato con l’istanza di proroga del contratto avanzata dal mio assistito in data 25 novembre 2017, né ha proposto appello avverso la sentenza stessa. A fronte di tale contegno omissivo – tanto incomprensibile quanto ingiustificabile – invito l’Ateneo a voler prestare esatta esecuzione alla sentenza in oggetto entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente. In mancanza, il mio assistito mi ha già conferito incarico di intraprendere ogni iniziativa giudiziaria idonea a tutelare i suoi diritti soggettivi e legittimi interessi, ANCHE PERSONALMENTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I PUBBLICI DIPENDENTI COINVOLTI, ai sensi dell’art. 28, comma 1, Cost., nonché degli artt. 18 e ss. e 22 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957. Tanto dovevo. 19 ottobre 2021”. In allegato il testo della sentenza del Tar di Catania. In particolare, leggete quello che c’è scritto qui sotto: “Ferma la natura decisoria e conclusiva del procedimento della nota in questione, per tutte le ragioni sopra indicate, coglie nel segno la deduzione del VIZIO DI INCOMPETENZA, non essendo enucleabile dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, dallo statuto dell’Università degli Studi di Catania, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento dell’Avvocatura di Ateneo, dal regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (tutti nelle versioni vigenti al momento dell’adozione dell’impugnata nota prot. 7373 del 19 gennaio 2018) la competenza dell’AVVOCATO COORDINATORE DELL’ATENEO in merito all’accoglimento ovvero al diniego della detta istanza (…) L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza conduce all’assorbimento delle restanti censure, posto che in caso di incompetenza, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato (…) L’annullamento del provvedimento avversato pone rimedio al vulnus per la posizione giuridica di interesse legittimo che è derivato dall'illegittimo esercizio del potere; tale vulnus - afferendo ad una situazione dinamica di possibilità di conseguimento di una utilitas - non può che ricevere, allo stato, riparazione se non per il tramite di una tutela di tipo ripristinatorio che consente il riesercizio del potere amministrativo, e quindi il ristabilirsi della possibilità di acquisizione dell'utilità finale. La REINTEGRAZIONE della posizione soggettiva compromessa dall’operato illegittimo viene assicurata, quindi, attraverso la demolizione dell’atto impugnato, con conseguente necessità di un nuovo esercizio del potere da parte dell’organo competente dell’Amministrazione universitaria. In conclusione, la DOMANDA DEMOLITORIA VA ACCOLTA e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della nota prot. 7373 del 19 gennaio 2018; va invece disposto l’assorbimento delle domande residue. P.Q.M Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: ACCOGLIE la domanda demolitoria e per l’effetto annulla l’avversata nota prot. 7373 del 19 gennaio 2018;- DISPONE l’assorbimento delle domande residue."


Commenta Sud Press:

Si rimane basiti ad apprendere, ormai giornalmente, quanto sta accadendo all'Università di Catania che ormai è precipitata in una deriva intollerabile. PS: a tutt'oggi il rettore Francesco Priolo non si è costituito parte civile nell'interesse dell'Università ente pubblico nei due processi dell'inchiesta "Università Bandita"


Leggi l'articolo su "Sud Press" del 20 ottobre 2021



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