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Concorso di Archeologia Classica a Uni Vanvitelli annullato dai giudici per mancata obiettività della commissione (con danno erariale)


Nella primavera del 2022 viene bandito un concorso per il reclutamento della figura di ricercatore a tempo determinato (di tipo B) al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per il settore di Archeologia Classica.

Tra i candidati esterni si presenta Helga Di Giuseppe, con un profilo solido, fatto di titoli, pubblicazioni scientifiche ed esperienze didattiche molto numerose e di qualità nell’ambito del settore e perfettamente aderenti al bando: studi su insediamenti italici in epoca classica, tra cui importanti monografie e articoli su riviste di fascia A, attività di laboratorio e docenze in varie sedi universitarie, seminari, convegni, per lo più di carattere internazionale, master europei, allestimenti museali, Summer School, direzione di collane e coordinamento di svariati lavori archeologici.

La commissione nominata, composta dal presidente, un docente ordinario della Vanvitelli, e altri due docenti (un professore associato dell’Università di Napoli Federico II e un professore ordinario Università degli Studi di Palermo), svolge il concorso in modalità on-line il 23 giugno 2022, alla presenza di alcuni testimoni (Margherita Corrado, Pier Luigi Tucci, Marco di Branco e Felice Senatore), a dimostrazione del sentore di qualche possibile anomalia o irregolarità. L’esito del concorso fornisce la seguente graduatoria:

M.G. S.: 65/100;

H. D. G.: 50/100;

V. P.: 50/100;

P. S.: 42,25/100;

U. F.: 36/100.

Sia durante la discussione sia nella determinazione dei punteggi della graduatoria è parsa messa in atto dal presidente della commissione una disparità di trattamento a cui sono stati sottoposti i candidati esterni all’ateneo che ha bandito il concorso, in particolare un atteggiamento discriminatorio nei confronti di Helga Di Giuseppe, che si è concretizzato nella sottovalutazione di molti suoi titoli e pubblicazioni. Il conseguente ricorso della candidata al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (seconda sezione), che evidenziava anche l’esistenza di un presunto conflitto di interessi tra il presidente della commissione e il candidato M.G. S. poi risultato vincitore, è stato accolto dai giudici che hanno rilevato, in particolare: “Osserva il Collegio che le esternazioni […] rivelano, comunque, quantomeno una scarsa stima professionale per quest’ultima (la ricorrente, n.d.r.), nonché l’esistenza di rapporti tutt’altro che sereni tra i soggetti coinvolti dallo scambio, non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale. Questo contesto complessivo, di aperta conflittualità, non consente di escludere anche solo il sospetto che il giudizio espresso dalla commissione presieduta dal Prof. R. possa esser conseguenza di un turbamento della terzietà dell’organo giudicante; in altri termini, si ritiene che, nel substrato fattuale al quale si è fatto riferimento, gravasse sul Presidente della commissione un obbligo di astensione rilevante ai sensi dell’art. 51 cpc. 3. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.” (Sentenza n. 1391/2023 – in ALLEGATO 1).

Ma a cosa si riferiscono i giudici nella sentenza quando parlano di “esternazioni” tra i soggetti coinvolti nello scambio e chi erano costoro?

In sintesi, un acceso litigio avvenuto su Facebook (7 dicembre 2018) in un post presente nella bacheca della candidata (ricorrente) Helga Di Giuseppe, a proposito dell’argomento trattato proprio in uno degli articoli scientifici poi sottovalutati nel punteggio attribuito dalla commissione del concorso, aveva spinto il presidente di commissione, all’epoca nella sua semplice veste di docente universitario a intervenire con l’uso di un linguaggio ostile, al limite dell’offensivo, nei confronti della futura candidata al concorso. In particolare, sottolineiamo questi passaggi riportati nella sentenza: “riduce il contesto scientifico a sé stessa e alla sua manifesta e presupposta primazia scientifica”, “manifesta di conoscere poco o nulla delle cose di cui parla e di affidarsi a conoscenze volatili e a sentito dire molto superficiali”, “è fatto comune la sua spesso orientata malcomprensione dei temi di cui discorre pretendendo di chiarirli”.

In sostanza il docente in questione, poi nominato membro presidente della commissione del concorso di Archeologia classica, avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art. 51 cpc. 3 - come poi riconosciuto dai giudici - perché non in possesso del requisito fondamentale dell’imparzialità e terzietà, col rischio di inficiare così l’intera valutazione del curriculum della Di Giuseppe e, dunque, l’intera procedura del concorso. Dopo la sentenza del TAR il vincitore M.G. S., come spesso accade in questi casi, si è appellato al Consiglio di Stato per “riformare” (ovvero ribaltare l’esito della) la sentenza del tribunale amministrativo, che prevedeva l’annullamento di tutti gli atti del concorso e, quindi, anche la presa di servizio del vincitore illegittimo. In realtà, nonostante il concorso sia stato annullato con richiesta di sospensione dal lavoro, M.G. S. ha continuato invece a esercitare le sue funzioni di ricercatore, divenendo anche membro di altre commissioni concorsuali, insieme al presidente di quella commissione. In particolare, dopo l’esito del suo appello, respinto definitivamente dal Consiglio di Stato, nell’agosto 2023 (sentenza n. 7735/2023, in ALLEGATO 2), il vincitore illegittimo, a partire dalla data 11 agosto, avrebbe dovuto immediatamente cessare dal servizio. Eppure questo pare non sia accaduto: ancora ad ottobre, il vincitore decaduto di quel concorso risultava in servizio nel sito ufficiale d’ateneo, e se ne deduce che sia stato sospeso dall’incarico solo successivamente, provocando, dunque un danno erariale.

La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato “l’annullamento degli atti gravati”. La procedura del concorso è ripartita dalla nomina di una commissione di nuova composizione: alla fine di ottobre 2023 è stato effettuato il sorteggio di un professore ordinario e associato tra i 6 eleggibili indicati dallo stesso consiglio di dipartimento, che ha indicato il prof. L. C. quale membro designato a presidente di commissione.

Anche in questo caso è prevedibile che ci saranno dei testimoni d’eccezione il giorno della discussione, indetta il 1° febbraio 2024, a dimostrazione del timore di qualche ulteriore anomalia o irregolarità. Memori di moltissimi casi di “nuove” commissioni nominate a seguito di sentenze dei tribunali che, sia nei concorsi locali sia nelle valutazioni per l’abilitazione scientifica nazionale, hanno continuato a sottovalutare nei punteggi i curricula di chi aveva osato fare ricorso ai giudici, intendiamo segnalare all’attenzione vigile dell’opinione pubblica (e dei media) questo ennesimo rifacimento di concorso, nella speranza che la commissione in questione agisca correttamente, con disciplina e onore.


L’Associazione “Trasparenza e Merito -

L’Università che vogliamo”.


QUI puoi leggere la sentenza del TAR

QUI puoi visionare la sentenza del Consiglio di Stato




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