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Una sentenza epocale della Cassazione a sezioni unite demolisce il mito della cooptazione accademica

Le SS.UU. Civili della Cassazione mettono la parola fine alla "arbitrarietà" delle Commissioni sulle Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN), confermando quanto già stabilito dal Consiglio di Stato che aveva ordinato al Ministero dell'Università di abilitare una docente di seconda fascia alle funzioni di ordinaria.

Ricordate il nostro comunicato dal titolo Clamorosa sentenza del CdS che pone fine a discrezionalità ed eccesso di potere delle commissioni a proposito del pronunciamento n. 1321/2019 del Consiglio di Stato, che va scolpito nella storia della giurisprudenza relativa al reclutamento universitario?

L'appellante, Carmen La Macchia, professoressa associata dal 2001 e collega iscritta a "Trasparenza e Merito", partecipava nel 2012 alla procedura di ASN per la prima fascia (professore ordinario) nel suo settore scientifico disciplinare, Ius/07 Diritto del lavoro (settore concorsuale 12/B2), ricevendo un giudizio illegittimo e immotivato di non idoneità da tre commissioni diverse, e dopo varie sentenze giungeva il pronunciamento del Consiglio di Stato che infliggeva un colpo mortale all'eccesso di potere delle commissioni, imponendo al Ministero competente di concedere l'idoneità, bypassando le commissioni accademiche dimostratesi totalmente inaffidabili.

Il collegio giudicante aveva giustamente ritenuto che non fosse accettabile che la "crisi di cooperazione tra amministrazione e cittadino" potesse risolversi "in una defatigante alternanza tra procedimento e processo, senza che sia possibile addivenire ad una definizione positiva del conflitto, con grave dispendio di risorse pubbliche e private".

Dal punto di vista tecnico il Miur, che aveva presentato ricorso in Cassazione avverso l'originaria sentenza dei giudici amministrativi ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. (un raro mezzo di impugnazione per motivi di giurisdizione), invocava la violazione di una disposizione risalente al 1865 riguardante gli ambiti discrezionali riservati alla pubblica amministrazione.

Ebbene, la Suprema Corte, confermando il giudicato amministrativo, ha sancito che il giudice, a determinate condizioni, può "sostituirsi" a una Commissione inadempiente.

Crolla, dunque, il mito della cooptazione universitaria e si amplia la sfera di intervento del giudice amministrativo.

La speranza, ora, è che i vari Tribunali Amministrativi facciano tesoro (e buon uso) del precedente, in particolare nelle decine e decine di casi in cui gli Atenei rifiutano di applicare correttamente le sentenze.

Si potrebbe dire che con questa sentenza si è passati dal "primato della scienza" al "primato della legge" con buona pace per quei "baroni" (molti dei quali Rettori, ex Rettori o Ministri) hanno sostenuto che il reclutamento universitario debba essere organizzato in presenza di poche regole in modo da favorire le loro scelte arbitrarie e inopportune. Speriamo inoltre che la nuova Ministra ben saprà diffondere la decisione della Cassazione, chiedendo ai vari soggetti del "sistema" universitario di adeguarsi opportunamente.


Leggi la sentenza della Cassazione



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