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Clamorosa sentenza del CdS che pone fine a discrezionalità ed eccesso di potere delle commissioni

Aggiornamento: 17 mar 2019

Si tratta della sentenza n. 1321/2019 del Consiglio di Stato pubblicata il 25 febbraio 2019, una data che va scolpita sulla storia della giurisprudenza relativa ai bandi di concorso universitario. Oggetto: la procedura di Abilitazione scientifica nazionale (Asn) per l'insegnamento universitario.

E' una sentenza epica e clamorosa che segna una nuova epoca nel reclutamento all'Università. I giudici del Consiglio di Stato costringono il Miur a dare l'idoneità all'Abilitazione scientifica nazionale ad una docente nonostante il parere negativo di una terza commissione universitaria, dopo che per ben 3 volte (con ricorsi vittoriosi) le era stata negata ingiustamente, ed in modo non motivato adeguatamente. Si tratta di un colpo mortale inferto all'eccesso di potere e alla discrezionalità delle commissioni di concorso in quanto il collegio giudicante, pur in presenza di una terza valutazione che di per sé era ben costruita ad hoc, ha ritenuto che occultasse una elusione del giudicato. I giudici affermano, inoltre, di potersi spingere "oltre" nell'accertamento specifico dei fatti, anche oltre il caso direttamente sollevato dallo stesso appellante, ovvero accertare se vi siano anche altre irregolarità che non sono per forza vincolate al provvedimento rappresentato. Si aprono, così con questo pronunciamento storico, davvero importantissime prospettive di buon auspicio, e vero e proprio monito per commissioni e atenei, sull'incentivo alla trasparenza delle procedure nel reclutamento universitario, e anche sull'accertamento della verità dei fatti in ambito amministrativo (ma non solo) di altri concorsi caratterizzati da irregolarità, illeciti e reati.


L'appellante, Carmen La Macchia, professoressa associata dal 2001, partecipava nel 2012 alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia (professore ordinario) nel suo settore scientifico disciplinare Ius/07 Diritto del lavoro (settore concorsuale 12/B2), ricevendo un giudizio di non idoneità. Ricorreva al Tar del Lazio il quale, con sentenza del 2014, accoglieva il suo ricorso, ordinando il riesame della candidata con una nuova commissione nominata dal Miur, la quale nel 2016, le negava nuovamente l'abilitazione.

La professoressa ricorreva nuovamente al Tar Lazio, il quale nel 2017 accoglieva ancora il suo ricorso per l'ottemperanza, e solamente con sentenza passata in giudicato oltre i termini, il Miur nominava una ulteriore commissione (la terza), la quale, solamente nel gennaio 2018, rifaceva la valutazione negandole ancora una volta, incredibilmente, l'idoneità all'abilitazione.

Anche questo ultimo diniego da parte della commissione veniva appellato al Tar Lazio, il quale stavolta, nell'aprile 2018, respingeva scrivendo che non sarebbe stato eluso il giudicato.

A questo punto la professoressa, sicura delle sue ragioni, ricorreva in appello al Consiglio di Stato per riformare la sentenza del Tar, riproponendo le censure, cioè le contestazioni all'operato delle precedenti commissioni.

Il Tar aveva respinto il suo ricorso sostenendo che la “terza" commissione di riesame non era tenuta, "nell’esercizio della propria discrezionalità ed entro i limiti indicati nella sentenza oggetto di esecuzione", a far propri i giudizi di merito della “prima” commissione.

I giudici del Consiglio di Stato capovolgono la precedente sentenza e accolgono l'appello sulle censure di legittimità, individuando un eccesso di potere "nella marcata ed immotivata divaricazione tra la valutazione oggetto del presente giudizio e quelle rese dalle due precedenti commissioni".

Scrivono i giudici in modo molto severo: Non è dato comprendere come la medesima comunità scientifica – sia pure a mezzo di studiosi differenti – abbia potuto valutare, applicando i medesimi parametri di giudizio, in modo così divaricato le pubblicazioni dell’appellante, formulando: le prime due volte i giudizi «buono» ed «accettabile»; la terza volta una valutazione di segno assolutamente negativo, con l’utilizzo del livello di classificazione «limitato». Il sovvertimento della portata dei giudizi precedenti, senza alcuna trasparente constatazione della erroneità del giudizio precedente, appare sintomatico di un andamento contraddittorio della pubblica amministrazione."

A questo punto il Consiglio di Stato prende una decisione davvero epocale per la giurisprudenza amministrativa sui concorsi universitari.

Si chiedono infatti i giudici: come è possibile che, dopo l'accertamento della illegittimità di un diniego, fatto più volte, l'amministrazione possa continuare a negare nuovamente al ricorrente il bene della vita a cui il ricorrente aspira in base ad accertamenti o valutazioni che dovevano essere posti in essere già nell'originario procedimento amministrativo?

I collegio giudicante ritiene che non sia accettabile che la crisi di cooperazione tra amministrazione e cittadino possa risolversi - come si può leggere nella sentenza - "in una defatigante alternanza tra procedimento e processo, senza che sia possibile addivenire ad una definizione positiva del conflitto, con grave dispendio di risorse pubbliche e private".

Inoltre è ormai acclarata, scrive il CdS, la possibilità per il giudice di spingersi "oltre" la rappresentazione dei fatti forniti dal procedimento, in quanto al giudice compete l'accertamento del fatto senza essere vincolato a quanto rappresentato nel provvedimento. I giudici - la giurisdizione ne è piena - hanno il potere di riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata resa dall'autorità amministrativa. E ciò accade proprio nell'ipotesi in discussione, ovvero in quella che i giudici, con questa perentoria sentenza, chiamano "riduzione progressiva della discrezionalità amministrativa", in via sostanziale o processuale, sulla base dei principi della Costituzione e del diritto europeo.

Questo accade perché il prolungarsi eccessivo della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile frattura del rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco , contraddittorio, lesivo quindi del canone della buona amministrazione e della correttezza dei pubblici poteri. In alcuni casi può accadere anche la pervicacia degli organi amministrativi a reiterare le statuizioni annullate con elusione del giudicato: in tal caso deve ammettersi la possibilità, per il giudice dell'ottemperanza, di sindacare anche su aspetti non pregiudicati dalla sentenza.

In questo caso, dopo ben due appelli che hanno confermato le irregolarità delle varie commissioni nominate dal Miur, si ravvisa nel vizio di illegittimità un palese sintomo dell'intento di non attuare il giudicato e così di svuotare l'amministrazione della propria funzione.

La tutela piena del candidato (e cittadino), quando ha tutte le sue ragioni dimostrate dalle sentenze, risponde anche ad un obiettivo di efficienza e sviluppo economico e sociale del paese e che deve passare attraverso una risposta rapida e conclusiva delle ragioni di contrasto tra le amministrazioni e i cittadini.

Con questa sentenza, i giudici ritengono che l'ambito della discrezionalità tecnica rimessa all'Università si sia progressivamente ridotto sino a "svuotarsi" del tutto.

In conclusione, l'appello della professoressa deve essere accolto e, nel dare esecuzione alla sentenza, il Miur appellato dovrà rilasciarle - per la prima volta su decisione dei giudici dunque e non di una commissione universitaria - l'abilitazione scientifica nazionale. Viene inoltre condannato il Ministero al pagamento di 6500 euro di sanzione.


Vivissimi e sinceri complimenti da parte di "Trasparenza e merito" alla dura ma vittoriosa battaglia di legalità, di trasparenza e di merito portata avanti dalla professoressa La Macchia, docente associata di diritto del lavoro all'Università di Messina, il cui importantissimo risultato ottenuto rappresenta un grande incentivo ad andare avanti nella nostra attività per una Università migliore, più equa, più giusta, più qualificata.


Leggi la sentenza integrale del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2019




2件のコメント


gps
2019年3月09日

Sempre più spesso la discrezionalità si esercita a monte.

Si inizia con la Programmazione triennale (che è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento), dove si inseriscono previsioni di artuolamenti o progressione di carriera e criteri di “precedenza”.

I componenti del dipartimento non lo sanno, ma già qui si confeziona l’operazione, in favore o contro qualcuno.

Al momento dell’avvio della procedura si deve scegliere la posizione (PO, PA o ricercatore) e il Settore Concorsuale da bandire, sempre con la maggioranza assoluta, però per fasce ristrette, PA per un PA, PO per un PO.

Si ricorre spesso anche alla tecnica dell’attesa, ovvero si attende a bandire quella specifica posizione che il predestinato maturi i requisiti (ASN, titoli e pubblicazioni,…


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Frapas
2019年3月09日

Con sentenza 147/2014 il Consiglio di Stato aveva allora sì per la prima volta clamorosamente imposto al Rettore di nominare idoneo un candidato a procedura comparativa per Professore di prima fascia bandita dalla Università di Bari nel 2002. Non c'era però "trasparenza e merito".

La sentenza della Adunanza Plenaria 2/2013 cui fa riferimento la attuale sentenza era appunto un preliminare della sentenza 147/2014. Peccato però che al MIUR si preferisca soccombere in tali vicende e non fare assolutamente nulla per sanzionare (come in qualsiasi paese civile si dovrebbe) i Commissari giudicati con varie sentenze o non affidabili o non più affidabili. Chissà perchè. Tanto pagano per il MIUR e le Università i contribuenti ignari e non pagano poco......

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