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Tar su concorso di architettura a Uni Firenze: il commissario ad acta non può dimettersi

Ricordate il comunicato "Quando la realtà supera la fantasia: se ad un concorso si dimette perfino il commissario ad acta"? Era la storia del ricorso al concorso per ricercatore (tipo "a") di Andrea Bulleri, per il settore ICAR 14 - Composizione architettonica e urbana svoltosi nel 2018 all’Università degli Studi di Firenze.

Il Tar aveva accolto il suo ricorso e stabilito la rinnovazione della procedura (con la stessa commissione) ma il nuovo esito - grande classico nella storia del reclutamento universitario italiano - dava lo stesso vincitore, come se la sentenza fosse carta straccia. A quel punto il collega presentava un nuovo ricorso per inottemperanza del giudicato che era accolto dai giudici, i quali disponevano una seconda rinnovazione con commissione nominata da un "commissario ad acta", individuato nella persona dell'ex Preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Bologna.

Questi però, in tutta risposta, rinunciava all'incarico inviando una comunicazione al Tar ma senza dare una chiara motivazione. Ecco che, dunque, dopo un lungo procedimento giudiziario, dopo commissioni che continuano imperterrite a non rispettare le sentenze della magistratura, arrivava perfino la rinuncia dello stesso commissario ad acta che avrebbe dovuto nominare una commissione che valutasse con obiettività i candidati. In poche parole: un po' come accaduto all'Università di Bologna nel caso del concorso a Scienza delle costruzioni, anche all'Università di Firenze, commissario ad acta compreso, nessuno vuole prendersi la responsabilità di dichiarare vincitore un candidato ricorrente che ha tutti i titoli e le ragioni, certificate dalla giustizia amministrativa, per il suo contenzioso. Come si può definire, secondo voi, una comunità scientifica che si volta dall'altra parte di fronte all'esecuzione e al rispetto della legge? Il termine adatto trovatelo voi...

Oggi è stata pubblicata una nuova sentenza da parte del Tar nella quale si può leggere testualmente:

"Vista la rinuncia all’incarico depositata dal Commissario ad acta in data 1/04/2019 per non meglio precisati impegni, istituzionali, accademici e familiari. Ritenuto che lo svolgimento dell’incarico di commissario ad acta non rientra nella libera disponibilità del designato costituendo un dovere d’ufficio direttamente connesso alla posizione da egli organicamente ricoperta. Ritenuto pertanto che la dichiarazione di rinuncia presentata non produca effetto alcuno e che una eventuale motivata e documentata istanza di revoca della nomina potrà eventualmente essere presa in considerazione dal Collegio. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, da atto della

inefficacia della dichiarazione di rinuncia ai sensi di quanto specificato in

motivazione."

In estrema sintesi: qualcuno deve pur decidere l'esito del concorso ed eseguire la sentenza, ma siccome non si trovano commissioni che lo facciano, per non inimicarsi l'ateneo e chi aveva precedentemente organizzato, valutato e deciso in modo illegittimo, e siccome perfino il commissario ad acta ha non meglio precisati "impegni istituzionali, accademici e familiari", forse sarebbe il caso che sia il tribunale stesso ad eseguire di suo pugno la sentenza, oppure, se il Miur non fosse l'entità aleatoria ed ectoplasmatica che si è rivelata alla luce di tutte le vicende da noi segnalate, potrebbe intervenire, prendendo spunto dalle sentenze, al posto del tribunale. Questo nel solito utopico e illusorio paese civile che non c'è. Che dire? Mah.


Leggi la sentenza del Tar Firenze del 26 giugno 2019



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