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Pesanti dubbi di legittimità su un concorso per professore ordinario a Uni Pisa (Tra-Me/Oicu)

Come forse ricorderete, nel mese di settembre, in due comunicati, uno dal titolo "Folle università: docenti e rettori pigliatutto onnipresenti in commissioni di concorso" e un altro intitolato "Ancora tu...ovvero i furbetti delle commissioni nei concorsi universitari", "Trasparenza e Merito" ha segnalato, in tempi non sospetti, il caso di una professoressa del settore scientifico disciplinare ICAR-14, che da oggi chiameremo "Miss 12 concorsi all'anno".

Ebbene, in uno di questi dodici concorsi, per l'esattezza quello bandito, per un posto da professore ordinario nel settore, dal Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell'Università di Pisa, non solo la presenza di questa commissaria - nel ruolo di segretario verbalizzante della commissione - appare viziata da illegittimità secondo quanto stabilito dall'atto di indirizzo del Miur relativo al Piano Anac (Anac - Sezione Università, Delibera n. 1208 del 22.11.2017 recepito appunto dall’atto di indirizzo Miur n. 39 del 14 maggio 2018), non solo va ricordato che, in tal senso, l’obbligo di dar corso alle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione è imposto dall’art.1, comma 3, della legge 190/2012, ma c'è di più.

Come sottolinea una recente lettera dei colleghi de "L'Osservatorio indipendente dei concorsi universitari" (con i quali siamo da tempo gemellati e agiamo di concerto), si evidenzia come il candidato riconosciuto, tra i due in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, "maggiormente idoneo" e quindi vincitore nel corso della successiva valutazione, risulta aver partecipato alla seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2019 (deliberazione n. 65/2019) nella quale sono stati approvati i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.

"Avendo il docente risultato vincitore evidentemente già presentato la propria domanda - scrive l'Osservatorio - appare evidente la sua posizione di conflitto di interessi". La sussistenza di tale condizione è ampiamente riconosciuta non solo da consolidata giurisprudenza – sul medesimo caso di specie – ma, esplicitamente, anche dall’art.13 del Codice etico dello stesso ateneo pisano, il quale recita: «Il membro dell’Università che, partecipando ad una decisione collegiale, si trova in conflitto di interessi deve astenersi dal deliberare».

La partecipazione del docente, poi risultato vincitore, alla votazione per la commissione che lo ha valutato denota una chiara condizione di incompatibilità anche nel rispetto dell’art.18 della legge 240/2010.

Sulla base di quanto esposto non occorre sottolineare che le violazioni evidenziate appaiano di una tale rilevanza da inficiare la validità dell’intera procedura per cui - insieme all'Osservatorio indipendente - non possiamo far altro che rivolgerci al Miur, all'Anac, al Rettore e alla commissione etica dell'ateneo pisano, invitando le parti in causa a presentare un ricorso al Tar e un esposto alla Procura della Repubblica.


Leggi la lettera de "L'Osservatorio indipendente dei concorsi universitari" del 6 novembre 2019



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