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L'eccesso di potere del Rettore di Milano che gli si è ritorto contro: il Tar Lombardia lo bacchetta

Il Rettore di Milano e l’eccesso di potere che gli si ritorce contro: adesso dovrà eseguire il dettato della sentenza del Tar come un bidello qualunque (con tutto il rispetto per il bidello)!


Scrivono i giudici del Tar Lombardia in una sentenza di oggi, umiliante per il Rettore di Milano ma più in generale per l’Università italiana:

Se è vero che il potere di controllo del Rettore si presenta ampio, è altrettanto vero che la sua valutazione non può sovrapporsi a quella della commissione giudicatrice, dando luogo nella sostanza ad un nuovo giudizio di merito (…) in alcun modo può introdurre una rinnovazione o una duplicazione della valutazione del merito scientifico dei candidati, in sostituzione dell’organi preposto (…) diversamente da quanto stabilito dal regolamento dell’Ateneo, il collegio di verifica (nominato dal Rettore al posto della commissione legittima), ha espresso una propria valutazione su ciascuno dei candidati, ingerendosi nella valutazione (…) si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione, capace di sterilizzare ad libitum il contenuto della valutazione della commissione". Il ricorso del candidato ricorrente e legittimo vincitore del concorso, Luca Fantacci, è accolto. Vengono annullati gli atti del Rettore e si condanna l’Università di Milano al pagamento a favore del ricorrente di 4 mila euro.

Ne avevamo parlato sul sito di "Trasparenza e Merito" per ben due volte qualche tempo fa, in due articoli, uno dal titolo “Uni Milano, quando l’università diventa far west: dall’autonomia della commissione al decisionismo del rettore” e poi in un altro dal titolo più ironico parafrasando la famosissima battuta del Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo “Uni Milano: Ti piace o’ presepe? No, e allora fora da casa mia!”.

Ebbene, proprio come avevamo pronosticato, chiedendo all’epoca l’intervento del Ministro di turno (non pervenuto), la sentenza nettissima dei giudici amministrativi, emessa proprio oggi, e sopra citata, sanziona pesantemente il Rettore Franzini il quale aveva tenuto un comportamento a dir poco originale ed annulla tutte le disposizioni da lui prese per quell’ormai famoso concorso per professore associato di storia economica.

In breve: una commissione dichiara vincitore il candidato più meritevole solo che a seguito di una segnalazione di una candidata, il Rettore non approva gli atti della commissione che aveva evidentemente deciso in modo difforme al suo “volere” e mette su un siparietto niente male, cioè nomina un comitato di presunti saggi per verificarne l’operato. Peccato che gli stessi esperti non siano nemmeno del settore disciplinare (storia economica) oggetto della procedura, in sostanza alcuni docenti in pensione e di storia moderna. In poche parole il Rettore chiama a raccolta un comitato di "incompetenti" del settore per valutare l’esito disposto da una commissione di competenti del settore, sembra una barzelletta ma è così. A quel punto il comitato retrocede il vincitore legittimo al quarto posto mentre la candidata che aveva segnalato, come per magia, diventa vincitrice. Ma ecco che il vincitore legittimo fa ricorso al Tar, rompendo le regole dell'omertà e della fedeltà al sistema, e ne ha ben donde verrebbe da dire.

Da lì inizia un susseguirsi di eventi con il Rettore che prova a costituire una nuova commissione che prenda per buona la valutazione dei cosiddetti “esperti” del suo comitato, ma le commissioni si dimettono tutte, fino a che una ultima commissione gli dice picche e dichiara vincitore nuovamente il legittimo vincitore dichiarato dalla prima commissione. Sembra uno scioglilingua. Senonché la parte più divertente della storia sono le motivazioni con le quali alla fine, visto l’esito negativo, il rettore, novello Re Sole, decide di annullare gli atti della procedura semplicemente perché l’esito non era stato quello da lui deciso, nonostante i pareri di due commissioni del settore: “evidente situazione di criticità complessiva” e “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”.

Verrebbe da dire situazione di criticità, per chi? Non certo per l’interesse pubblico, né l’università in quanto tale, né per la collettività che paga le tasse per fare concorsi pubblici decisi per cooptazione personale, ma forse si tratta di criticità per lui in persona personalmente (direbbe il mitico appuntato Catarella del commissario Montalbano).

Nel senso che stavolta, caro Rettore, l’eccesso di potere le si è ritorto contro!


Leggi il testo integrale della sentenza del Tar Lombardia del 21 gennaio 2021


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