Viene da chiedersi come possa un ateneo, di fronte a sentenze a ripetizione che certificano le irregolarità, continuare ad assumere un atteggiamento di difesa ad oltranza dell’indifendibile. A chi giova un simile comportamento da parte di un rettore se non alle singole controparti interessate e ai commissari? Non è opportuno né redditizio, in termini di immagine, difendere gli interessi di pochi, e per far ciò pagare con il discredito di una intera istituzione accademica. Esporsi al dito puntato della stampa e all’indignazione dell’opinione pubblica per cosa? Ne vale la pena? Ce lo siamo chiesti tante volte e continuiamo a chiedercelo oggi di fronte a situazioni come questa.
Il rigetto fatto il 24 ottobre dal rettore del Politecnico di Milano dell’istanza di ricusazione avanzata dal nostro collega Bulleri non sarebbe fondato. A dirlo non è tanto "Trasparenza e Merito", ma una sentenza della magistratura. E ci conforta, in tal senso, anche il parere di un illustre docente di diritto, il prof. Francesco Saverio Regasto.
Il caso è ormai noto ed è quello del concorso in Progettazione urbanistica per una posizione di ricercatore a tempo determinato (tipo "a").
Il rettore, dopo aver specificato che la sentenza del Tar Lombardia e la sentenza del Consiglio di Stato hanno dato ragione al ricorrente, dopo aver ricordato che la precedente istanza di ricusazione della commissione è stata accolta, si avventura in una difesa di una recente commissaria nominata, sostenendo che l’istanza di ricusazione non troverebbe riscontro in quanto la delibera Anac semplicemente “raccomanda” alle università di prevedere nei propri regolamenti modalità di sorteggio e che tali “raccomandazioni” non avrebbero carattere precettivo.
Ora, volete sapere chi è la commissaria in questione? Rullo di tamburi…
Trattasi della professoressa "pigliatutto", quella che è stata presente in ben 12 commissioni di concorso durante il corso di quest’anno, come abbiamo già scritto in un precedente comunicato.
Niente meno il rettore dice che sarebbe tutto regolare e che eventualmente l’unica ragione ostativa alla candidabilità della professoressa per questa commissione di concorso potrebbe essere se avesse partecipato più di due volte in un anno ad una commissione, non in generale per tutti gli atenei ma in una commissione bandita dall’ateneo in questione, ovvero dal Politecnico medesimo. In poche parole, secondo quanto sostiene il rettore, le indicazioni dell’Anac e del Miur non sarebbero obbligatorie per gli atenei, cioè in altri termini, Anac e Miur scriverebbero piani e atti di indirizzo giusto per passare un po’ il tempo.
Sarebbe molto interessante sapere, dopo questo decreto del Politecnico di Milano, cosa ne pensino Miur e Anac. A noi risulta che un tale numero di incarichi è totalmente incompatibile con il Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, delibera n.1208 del 22 novembre 2017 (recepito dall’atto di indirizzo Miur n. 39 del il 14 maggio 2018) che, relativamente alla composizione delle commissioni giudicatrici, prevede (p. 64): «L’incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all’anno, eventualmente estendibile ad un massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica». Inoltre ci risulta anche che l’art.1, comma 3, della L.190/2012 «ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani» in oggetto e, conseguentemente, l’obbligo della loro applicazione, come riconosciuto, sul medesimo caso, dalla recente ordinanza TAR Abruzzo n. 87/2019: dalla loro violazione deriva l’illegittimità della procedura. In questo caso, dunque, l’indicazione di tali norme e il loro carattere giuridicamente vincolante comporta l’ineleggibilità della professoressa in questione nella procedura in oggetto.
Sin qui, sembrerebbe che, in buona fede, il Politecnico di Milano abbia perso di vista - non già intenzionalmente - formali cavilli legali. In realtà, nel rigettare l'istanza di ricusazione si richiama una norma - l'art. 8, comma 2, lett. d, del "Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" del Politecnico - che prescrive «2 Commissioni locali del Politecnico di Milano, relative a procedure selettive di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240 del 2010». La medesima risulta però essere stata approvata con decreto rettorale n.6974 del 30 settembre 2019 e vigente dal 1 ottobre 2019: ovvero successivamente all’invio dell’istanza di ricusazione (datata 27.09.2019). In parole povere, il magnifico ed eccellente Politecnico pensa di legittimare la propria azione con un provvedimento retroattivo, ad personam, quando l'ordinamento giuridico italiano (artt. 25 Cost. e 2 c.p.) – recepito anche dall'art. 7 della Convenzione europea – si conforma sul principio di irretroattività.
Ma quando le unghie stridono sugli specchi, non sarebbe più semplice riconoscere i principi e le tutele di uno stato di diritto?
Leggi il decreto rettorale del Politecnico (25 ottobre 2019) con rigetto dell'istanza di ricusazione (pag. 1 - pag. 2)
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