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Università di Genova, concorso annullato dal Tar: "Il vincitore non era il più bravo"

Sul caso di un concorso all'Università di Genova, oggetto di una sentenza del Tar dello scorso maggio. La sentenza entra nel merito delle scelte della commissione giudicatrice: l'età avanzata non deve essere un ostacolo e le pubblicazioni devono avere una rilevanza diversa a seconda della complessità.

L'articolo sul "Corriere della Sera" di Sergio Audano.


"Il Tar della Liguria, con una sentenza pubblicata lo scorso 11 maggio, ha annullato un concorso di prima fascia di Filologia Classica. Ha dato ragione a un docente di lungo corso dell’Ateneo genovese, Claudio Bevegni, nonostante quest’ultimo fosse sulle soglie della pensione, dopo aver atteso da tempo la prova che avrebbe dovuto suggellare la sua carriera. La sentenza mette un punto fermo: l’età non deve rappresentare un discrimine in negativo, soprattutto se riguarda personalità che hanno conseguito, all’interno della comunità scientifica, un oggettivo e consolidato ruolo di riferimento per l’alta qualità della loro produzione. Per quanto riguarda le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici, la sentenza, in nome del principio di trasparenza, riconosce un sostanziale valore legale alle indicazioni dell’Anac, che nella Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 ha ribadito la necessità di procedere al sorteggio dei commissari. Una simile indicazione, come accaduto nel caso in esame, non viene spesso tenuta in conto da molti Atenei, favorevoli invece a una designazione interna dei componenti delle commissioni.

Il livello tecnico

Secondo la sentenza, ciò può verificarsi solo dove sia oggettivamente dimostrato che una simile procedura apporti un reale e oggettivo vantaggio rispetto al sorteggio, che rimane la pratica fortemente consigliata. Secondo la sentenza, il sorteggio non lede in nessun modo il principio dell’autonomia universitaria, il quale è, in ogni caso, collocato nei limiti del rispetto delle leggi dello Stato, sul fondamento dell’art. 33 della Costituzione. E all’interno di questo confine deve trovare il dovuto spazio l’accoglimento delle indicazioni Anac, come è stato più volte ribadito in altre sentenze menzionate a supporto. Un altro punto saliente della sentenza ligure consiste nel fatto che il giudice amministrativo sembra essere andato pienamente nel merito della valutazione. Ha, infatti, delineato con molto rigore il livello tecnico che maggiormente poteva rispondere al profilo della qualifica messa in palio, ovvero un ruolo di prima fascia nel settore di Filologia Classica.

La qualità delle pubblicazioni

Nella sentenza si legge un’attenta disamina dei principi costitutivi della disciplina e del metodo della filologia classica: in modo particolare, si sottolinea la particolarità che il ricorrente avesse al suo attivo ben sei editiones principes, ovvero prime edizioni di testi inediti o di difficilissimo accesso. Questo elemento non è stato tenuto in debita considerazione da parte della commissione giudicatrice (ed è tra le cause principali dell’annullamento del concorso), ma è stato, al contrario, valutato dall’estensore della sentenza, il magistrato Liliana Felleti, come pienamente qualificante, sul piano professionale e scientifico, per chiunque aspiri al ruolo di ordinario di Filologia Classica, con la necessaria, opportuna padronanza tanto della lingua greca quanto di quella latina."


Leggi l'articolo integrale su "Corriere della Sera" del 16 novembre 2020



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