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UniFG: componenti del CDA possono partecipare ai concorsi ma non i loro parenti,la decisione del GUP

Due docenti dell'Ateneo foggiano erano imputate di falso per aver omesso di dichiarare il proprio ruolo nell'organo amministrativo. Ma "sulla base del tenore letterale” della norma anti-parentopoli introdotta nel 2010 dalla ministra Gelmini, scrive il giudice Armando Dello Iacovo, “nessuna delle due ha dichiarato il falso": il divieto si applica ai parenti fino al quarto grado, ma non ai membri stessi del Cda. Il docente, dunque, non è parente di sé stesso. Sembra una barzelletta ma è proprio così. Il Rettore Limone commenta in modo trionfalista: "Si è conclusa una vicenda surreale". Enormi perplessità derivano dal fatto che la giustizia amministrativa aveva invece sanzionato. Gli articoli sul "Fatto quotidiano" e su "L'Attacco".


Scrive "il Fatto":

"Ai concorsi indetti dalle università italiane non possono partecipare i parenti dei membri del Cda dell’ateneo, ma possono farlo gli stessi componenti del Cda. È quanto emerge dall’esito di un procedimento penale nei confronti di due docenti dell’ateneo di Foggia, concluso nei giorni scorsi con il loro proscioglimento. A monte della vicenda c’è la riforma Gelmini del 2010, che ha sancito il divieto, per i parenti fino al quarto grado, di prendere parte all’iter procedurale per l’assunzione o la chiamata di un’università. La norma recita: “In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata (…) non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”.

Niente più parentopoli, insomma. Quella norma, però, non vieta esplicitamente la partecipazione agli stessi membri del cda. E in diverse parti d’Italia la vicenda è stata sollevata dinanzi ai tribunali amministrativi, con esiti contrastanti. Nel 2019 il nodo arriva dinanzi al Consiglio di Stato, che, a proposito di un caso riguardante l’università di Pisa, chiarisce che quel divieto ai parenti è – nelle intenzioni del legislatore – una sorta di corollario per salvaguardare la trasparenza e la regolarità di una procedura: l’obiettivo vero della legge, cioè evitare il nepotismo, “risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura”. Insomma se non possono partecipare i parenti di chi fa parte del cda, figuriamoci loro stessi.

Eppure all’università di Foggia – tra il 2016 e il 2017, quando ancora il Consiglio di Stato non si era pronunciato – due docenti che ricoprivano anche il ruolo di componenti del Consiglio, avevano preso parte e vinto due concorsi banditi da quello stesso organo di cui facevano parte. A distanza di qualche anno – e dopo la pronuncia del massimo organo amministrativo – altri due professori dell’ateneo, Diego Centonze e Alessandro Del Nobile, depositano un esposto alla procura foggiana denunciando la presunta irregolarità. Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero chiede l’archiviazione per i reati di falso e abuso d’ufficio, ma il gip di Foggia, Sicuranza, dispone l’imputazione coatta delle due docenti per il reato di falso, sostenendo che entrambe avessero omesso di dichiarare di essere componenti del Cda per aggirare il divieto previsto.

La procura, quindi, ha chiesto a un nuovo giudice di emettere un decreto penale di condanna. Ma gli avvocati difensori Raul Pellegrini e Gianluca Ursitti hanno depositato una serie di memorie con le quali sono riusciti a dimostrare che in realtà non c’era alcuna omissione, perché le due accademiche avevano indicato il loro ruolo nel Cda all’interno del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. Il gup Dello Iacovo ha quindi prosciolto entrambe, specificando nel provvedimento, peraltro, che “le due imputate non erano e non sono parenti o affini di membri del Cda in oggetto, ma erano loro stesse componenti del predetto Cda”, e quindi, “sulla base del tenore letterale” della norma introdotta dall’allora ministro Gelmini “nessuna delle due imputate ha dichiarato il falso”. Accogliere la tesi dei denuncianti, aggiunge, significherebbe “estendere” e “parificare i parenti/affini dei consiglieri di amministrazione ai consiglieri medesimi”. Per dirla in termini più semplici: nessuno è parente di se stesso. E quindi? Il risultato è che in Italia ai concorsi banditi dall’università non possono sicuramente partecipare i parenti dei consiglieri di amministrazione dell’ateneo. E i consiglieri stessi? Dipende: per la giustizia amministrativa non possono. Per quella penale, talvolta, sì."


Scrive "L'Attacco":

"Restarono nel CDA pur partecipando ai concorsi, assolte le due prof. Cambiano il GIP e le decisioni. A marzo Sicuranza aveva ordinato al Pm di formulare l'imputazione coatta, ora dello Iacovo lo contraddice. Il Rettore Limone: "Si chiude una vicenda surreale, nessun reato".


Leggi l'articolo integrale sul "Fatto quotidiano" del 2 luglio 2021

Leggi l'articolo integrale su "L'Attacco" del 29 giugno 2021




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