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UniChieti: nuovo concorso per ricercatore in Statistica,Dipartimento di Economia: ancora NO del TAR!

Ancora l'Università di Chieti-Pescara Gabriele D'Annunzio ai pessimi onori delle cronache per un ennesimo brutto caso di concorso irregolare. Ancora il settore di Statistica sulla scena del misfatto. Ancora protagonista di un pesantissimo ricorso la dott.ssa Agnese Rapposelli, associata e promotrice, fin dalla prima ora, di "Trasparenza e merito". Come ricorderete il suo precedente ricorso alla giustizia amministrativa per un posto per ricercatore di tipo "a" in Statistica, bandito dal Dipartimento di Economia Aziendale, andò a buon fine, con grande soddisfazione di tutti, tanto che l'Università, con una nuova commissione, la riconobbe vincitrice della procedura e la chiamò in servizio, dall'aprile 2019, nel dipartimento dove attualmente lavora.

Agnese, sicura del suo curriculum di spessore, forte dei suoi titoli e pubblicazioni, ha partecipato, di recente, ad una nuova selezione per un posto di ricercatore, stavolta di tipo "b" (quel tipo di contratto che, con la tenure track, prevede l'accesso alla posizione di docente strutturato, mediante l'idoneità ASN che lei già possiede) in Statistica Economica, Settore concorsuale 13/D2, bandito stavolta dal Dipartimento di Economia.

L'esito della valutazione aveva dato il vincitore con 76,11 mentre a lei era stato attribuito il punteggio di 70,72. A questo punto, individuando mediante l'accesso agli atti alcune chiare irregolarità, Agnese ha fatto nuovamente ricorso al Tar di Pescara, che oggi ha pubblicato una ordinanza importantissima, la quale stabilisce un fondamentale precedente in materia di concorsi universitari.

E' stata accolta la censura relativa all'individuazione e composizione della commissione, che non appare - ad avviso dei giudici - regolarmente composta poiché in contrasto con l'aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anti-corruzione dell'Anac e con l'atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018 per darne attuazione. In tal modo i giudici hanno censurato apertamente, per eccesso di potere, l'atteggiamento illegittimo dell'ateneo di Chieti-Pescara, in contrasto sia con l'Anac sia con il Ministero: l'Università "Gabriele D'Annunzio" non ha dunque recepito nel suo regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato quanto era stato disposto (per contrasto con l'articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012).

Nello specifico la commissione è stata composta da membri in maggioranza interni: due appartengono al medesimo dipartimento di Economia e la terza persona, pur appartenendo ad altra università, è stata titolare nell'ultimo triennio di insegnamenti a contratto presso lo stesso dipartimento. L'ateneo ha addirittura obiettato che, paradossalmente, la scelta del candidato vincitore, il quale non aveva mai svolto attività presso l'Università G. D'Annunzio, dimostrerebbe la presunta regolarità della valutazione della commissione che non avrebbe, dunque, dato la preferenza ad una persona già presente nell'ambiente, salvo però omettere di dire - come giustamente rilevato dal collegio giudicante del Tar - che la ricorrente ha già intentato un altro giudizio vittorioso contro la medesima università resistente, la quale ha perfino impugnato l'esito che tuttora pende in appello al Consiglio di Stato.

Come se non bastasse i giudici accolgono anche le altre censure del ricorso: in particolare, il difetto di proporzionalità e ragionevolezza da parte della commissione per aver attribuito, in sede di elaborazione dei criteri, una eccessiva valorizzazione, senza alcuna graduazione, alla partecipazione anche ad un solo convegno nazionale e internazionale, al punto da rendere tale partecipazione ben più importante, nell'economia del giudizio finale, rispetto all'intera attività di ricerca e didattica dei candidati; l'irragionevolezza con la quale la commissione non ha valutato ben 8 delle 10 pubblicazioni su riviste di "fascia A" della candidata ricorrente, solamente perché la rivista, che nel momento in cui la pubblicazione aveva avuto luogo garantiva un controllo di qualità adeguato, siccome successivamente non è più stata pubblicata allora quelle pubblicazioni avrebbero perso valore, agli occhi dei commissari, come per magia (una cosa assolutamente assurda!).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, condannando l'ateneo già fin d'ora al pagamento delle spese, ha stabilito che per espletare il concorso in maniera regolare, attenendosi all'ordinanza dei giudici, dovrà essere individuata (entro 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza) una nuova commissione, di diversa composizione, e a tal fine la medesima dovrà essere nominata dal rettore e sorteggiata, tra tutti docenti di prima e seconda fascia del settore Statistica economica (esclusi ovviamente i professori della commissione sanzionata), ad opera del dirigente della "Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore" del Miur. Tale nuova commissione dovrà svolgere i lavori e concluderli , proclamando il vincitore, entro i 45 giorni successivi.

Si tratta di una ordinanza (che somiglia ad una sentenza) di fondamentale importanza perché rappresenta un duro monito per un ateneo come quello di Chieti-Pescara che reitera un comportamento punitivo di ritorsione nei confronti di una candidata che ha già portato avanti, in modo vittorioso, un contenzioso ai suoi danni. Inoltre è un segnale chiarissimo e durissimo lanciato verso quelle commissioni che in modo illegittimamente arbitrario abusano della discrezionalità prevista, andando ampiamente oltre i limiti consentiti dalla legge.

Tutti coloro che credono nella legalità e nella giustizia, coloro che auspicano un reclutamento fondato sulla trasparenza e sul merito, devono essere immensamente grati all'incredibile coraggio, alla ostinata e caparbia determinazione, che si affiancano all'intelligenza e alla preparazione professionale, dimostrate da Agnese Rapposelli, la quale ha vissuto difficili momenti di grande pressione psicologica dovuta all'estenuante isolamento da parte dell'ambiente per i gesti compiuti (due ricorsi entrambi accolti a dimostrazione della verità dei fatti!) e per la sua denuncia pubblica, in tv e sui giornali. Non è facile riuscire a mandare avanti la propria vita, lavorare, studiare, continuare a produrre pubblicazioni scientifiche e dover affrontare contemporaneamente la preparazione dei ricorsi, le udienze: ci vuole grande equilibrio e pazienza, e si rischia di mettere a dura prova la propria resistenza anche fisica.

Da parte nostra, alla luce di questo nuovo importante risultato, va ad Agnese tutta la vicinanza, l'ammirazione, la stima ed un grande incoraggiamento a proseguire, senza tentennamenti e con l'entusiasmo di sempre, insieme a "Trasparenza e merito", la dura ma vittoriosa battaglia per cambiare questa Università.


Leggi il testo dell'ordinanza del Tar Pescara del 25 giugno 2019



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