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Tribunale di Catania: le DEVASTANTI motivazioni di condanna della commissione universitaria

Aggiornamento: 31 mag 2019

SENTENZA DI CONDANNA PENALE PER COMMISSIONE DI CONCORSO UNIVERSITARIO: UN PESANTISSIMO E CLAMOROSO MONITO PER IL FUTURO RECLUTAMENTO NELL'UNIVERSITA' ITALIANA!


A seguire gli articoli Università di Catania, sul concorso truccato i giudici evidenziano "collusione a più livelli" (Catania Today) e Caso Scirè, motivi della condanna e silenzio di UniCt «La commissione era consapevole di violare la legge» (Meridionews) del 31 maggio 2019

Sentenza N. 2241/19 del 16 aprile 2019, depositata in cancelleria il 16 maggio 2019

Il Tribunale penale di Catania, sezione Terza, in composizione collegiale in persona dei membri

Dott.ssa Maria Pia Urso, Presidente (estensore)

Dott.ssa Consuelo Corrao (Giudice)

Dott.ssa Barbara Rapisarda (G.O.P.)

ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di

Neri Serneri Simone, Masella Luigi, Staderini Alessandra,

imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p. (abuso di ufficio in concorso tra loro)

perchè agendo in concorso tra loro, nelle rispettive cariche di presidente (Neri Serneri), di componente (Masella) e di segretario (Staderini) della commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico disciplinare M-Sto/04 Storia contemporanea, indetta dall'Università degli Studi di Catania l'11 agosto 2011, in evidente violazione delle disposizioni del bando e dei parametri fissati dal decreto ministeriale del 4 ottobre 2010 per il settore M-Sto/04, attribuivano punteggi positivi ai titoli posseduti dalla candidata Melania Nucifora in aree disciplinari attinenti alla storia e alla trasformazione del territorio e del paesaggio, all'evoluzione degli insediamenti industriali, alle politiche comunitari per l'ambiente e l'archeologia industriale, nonché all'insegnamento di "storia dell'architettura", nonostante l'evidente e totale incongruenza dei predetti titoli con il settore scientifico disciplinare "storia contemporanea" e la loro pertinenza ad altri settori scientifico-disciplinari (Icar 15 e Icar 18 estranei al bando). Ed in tal modo INTENZIONALMENTE arrecavano un ingiusto vantaggio patrimoniale alla candidata Nucifora dichiarandola la candidata migliore cui seguiva, in data 28 dicembre 2011, la stipula del contratto di lavoro con l'Università di Catania. Commesso in Catania il 20 dicembre 2011.


Motivazioni


(…) La PROSPETTAZIONE offerta dalla commissione giudicatrice, nelle parole del suo presidente Neri Serneri, è FALSA: essa è MACROSCOPICAMENTE FALSA posto che la semplice lettura della declaratoria del settore ICAR/18 smentisce la conclusione cui la commissione è pervenuta. Nell'ambito delle stesse precisazioni, la commissione giudicatrice afferma che "nella declaratoria di altri settori scientifico-disciplinari non compare la storia urbana del territorio come settore scientifico disciplinare a sé stante o ricompresi entro altri settori scientifici disciplinari diversi da 11/A3 M-Sto/04. L'AFFERMAZIONE è FALSA: MACROSCOPICAMENTE FALSA. Premesso che non è certo dall'eventuale assenza di un settore scientifico disciplinare a sé stante che sarebbe potuta derivare, in tesi, l'inerenza della storia urbana del territorio al settore scientifico disciplinare 11/A3 M-Sto/04 (come se l'inclusione di una disciplina nel settore dipendesse dall'indisponibilità di altro settore scientifico disciplinare a sé stante in cui collocare utilmente la disciplina: opzione non solo non prevista dalla normativa di settore ma neppure desumibile da una eventuale lettura evolutiva dei contenuti scientifico-disciplinari che, come era noto alla commissione giudicatrice, risponde a ragioni di ordine sistematico), osserva il Collegio che di storia urbana del territorio si discute in altri settori: ICAR/18, ad esempio. A riscontro della non condivisibilità della progettazione offerta dalla commissione giudicatrice soccorre l'allegato al decreto ministeriale. Nel disciplinare le affinità tra i settori, l'allegato in parola sancisce che nessun settore è affine a quello rubricato ICAR/18 Storia dell'architettura. Quanto al settore M-Sto/04, l'allegato ne sancisce l'affinità con Storia moderna M-Sto/02. Va qui ricordato che degli allegati al decreto la commissione giudicatrice deve aver tenuto conto e sugli stessi la commissione deve aver parametrato le proprie valutazioni nel licenziare un giudizio di congruità dei titoli posseduti da un laureato in architettura, Melania Nucifora, con il settore M-Sto/04.

La compiuta istruttoria dibattimentale consente di non affrontare la questione relativa all'eventuale configurabilità di un'ipotesi di errore sugli elementi normativi, ciò perché la lettura dei verbali, delle note, delle precisazioni forniti dai tre imputati esclude l'errore e consegna al giudizio una LUCIDA DECISIONE, NON FONDATA SULL'ERRORE. I tre commissari conoscono perfettamente i settori scientifico-disciplinari, le declaratorie, gli allegati al Decreto ministeriale ed agiscono sulla scorta di quel bagaglio normativo, violandolo. Scrivono i commissari nel verbale che "tanto la normativa quanto la prassi didattica e scientifica considerano la storia urbana , del territorio e dell'ambiente ambito pienamente interno alle discipline storiche propriamente intese e dune al settore M-Sto/04". L'AFFERMAZIONE è FALSA, quanto alla normativa. Quell'affermazione è INDIMOSTRATA, quanto alla prassi. A margine, osserva il Collegio, nessun valore si sarebbe potuto annettere ad una prassi eventualmente formatasi in contrasto con la normativa.

In diritto, la vicenda è interamente sussumibile nel delitto di cui all'art. 323 c.p. esattamente contestato agli odierni imputati. Quanto all'elemento oggettivo, è sufficiente richiamare le statuizioni del giudice amministrativo che, con condivisibile argomentazione, ha ritenuto la macroscopica illegittimità degli atti impugnati, annullandoli. Analizzando l'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, va ricordato che non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio, prova che può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, o anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 15 marzo 2019; Corte di Cassazione, Sezione Terza, 4 settembre 2018).

Facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla CORTE DI CASSAZIONE nelle sentenze citate, osserva il Collegio che gli atti assunti dalla commissione giudicatrice sono affetti da MACROSCOPICO VIZIO DI ILLEGITTIMITA', essendo stati adottati in APERTA ed EVIDENTE VIOLAZIONE delle previsioni contenute nel decreto ministeriale.

Ma vi è di più. Quelle determinazioni si pongono in aperto contrasto con le previsioni contenute nel bando e si risolvono, anche per il suo tramite, in una ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE. Resterebbe da chiedersi a quale normativa i commissari abbiano fatto riferimento nell'affermare che, da un lato, non esistono settori scientifico-disciplinari appropriati per i titoli vantati dalla candidata, e dall'altro, che quei titoli - in cerca di identità - siano congrui al settore M-Sto/04 e, comunque, prevalenti rispetto a quelli vantati dagli altri candidati. QUELLA NORMATIVA, opiniamo, NON ESISTE. Quei titoli, osserva il Collegio, non sono né congrui né affini al settore messo a concorso. Della MACROSCOPICA VIOLAZIONE DI LEGGE i commissari erano PERFETTAMENTE CONSAPEVOLI tanto che, posti di fronte alla necessità di riesaminare la questione, non esistevano a REITERARLA, affermando CONCETTI FALSI che - ove mai non fossero stati colti, in buona fede, nella prima versione dell'illecito, essendo stati, frattanto, chiaramente denunciati dal Tar, avrebbero potuto essere emendati ricorrendo ad una semplice consultazione, a riscontro, del materiale normativo.

A margine, osserva il Collegio che UTILE SAREBBE STATO AFFIDARE LA RINNOVAZIONE DEGLI ATTI AD UNA COMMISSIONE giudicatrice IN UNA DIVERSA COMPOSIZIONE.

Su tale aspetto, va ricordato, in linea generale, che la questione se, in seguito all'annullamento giurisdizionale di atti di una procedura concorsuale, la ripetizione della procedura annullata e, in particolare, la rinnovazione degli atti vada, o meno, affidata a - ed effettuata da - una commissione giudicatrice in una composizione diversa da quella dell'origano collegiale che aveva proceduto a compiere le operazioni annullate al giudice amministrativo, va risolta considerando che la scelta in ordine alla sostituzione necessaria, o meno, della commissione di concorso in seguito all'annullamento giurisdizionale dei suoi atti non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti. Posto che la commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l'indispensabile trasparenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2015), secondo una valutazione che pertanto, in assenza dell'accoglimento dei relativi vizi dedotti sulla composizione nel giudizio di cognizione, rientra nella sfera di valutazioni di opportunità dell'amministrazione interessata , osserva il Collegio che, poiché nessuna valutazione ostativa sul punto era stata fatta dal Tar (presumibilmente perché nessuna censura era stata mossa in sede di ricorso), e poiché quel giudice era pervenuto ad un giudizio cautelare fondato su consistenti profili di fumus, BEN AVREBBE POTUTO, in piena autonomia, l'amministrazione interessa, AFFIDARE AD ALTRA COMMISSIONE la rinnovazione di quegli atti. Infatti, un semplice raffronto tra le decisioni censurate dal Tar e le declaratorie relative ai settori scientifico-disciplinare di riferimento avrebbe consentito di stabilire che quelle decisioni poggiavano su premesse false in quanto smentite dalla normativa di settore.

(...)

In diritto, TALE MODUS OPERANDI è PENALMENTE RILEVANTE alla luce del chiaro disposto dell'art. 5 c.p. e dell'art. 47 c.p. Osserva il Collegio come non sia revocabile in dubbio che l' INTERPRETAZIONE TROVA UN LIMITE INVALICABILE NEL DETTATO NORMATIVO e che l'esercitazione scientifica volta ad allargare o a restringere (in ogni caso a definire) i confini di un settore scientifico disciplinare deve terne conto della declaratoria.

LA DECLARATORIA NON E' UNA CHIAVE DI LETTURA, ESSA COSTITUISCE UN LIMITE.

Un chiaro passaggio della disapplicazione consapevole della normativa ad opera della commissione giudicatrice si trae dalle parole spese dall'imputata Staderini in sede di interrogatorio: richiesta di riferire se nell'assumere le determinazioni in ordine alla valutazione del curriculum della Nucifora, la commissione avesse tenuto in considerazione le prescrizioni normative di cui al decreto ministeriale per il settore M-Sto/04, l'imputata rispondeva che la commissione non ne aveva tenuto conto perché ritenuto (dalla commissione) "universalmente limitativo e anche perché non richiamato dal bando". Questa affermazione traccia A TUTTO TONDO IL PROFILO DI UNA DOLOSA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA, SMENTITA DAGLI ATTI REDATTI DALLA STESSA COMMISSIONE valutatrice.

(...)

Un dato va posto in evidenza: l'individuazione del settore scientifico disciplinare Storia contemporanea sulla base del criterio del metodo di analisi non è stata posa in dubbio né dai consulenti tecnici a discolpa, né dallo stesso imputato Neri Serneri , il quale ha precisato che, sul punto, egli concorda con la deposizione resa dal prof. Granozzi.

Pur non necessario ai fini della valutazione della condotta ascritta agli imputati, IL PROFILO DELLA COLLUSIONE EMERGE A PIU' LIVELLI.

Scorrendo i TITOLI (le intitolazioni) delle PUBBLICAZIONI vantate dalla candidata NUCIFORA, si ha come la percezione di una TELA PAZIENTEMENTE TESSUTA PER ASPIRARE AD ENTRARE IN UN SETTORE ACCADEMICO DIVERSO da quello che , sulla base del titolo di laurea, ci si sarebbe aspettati. Un architetto che, sulla via di Damasco, resta folgorata dagli studi di storia contemporanea e che ABUSIVAMENTE, ne comincia a corteggiare il contesto. Un architetto a cui, concorso alla mano, non importano le sagome, i progetti, l'armonia di un disegno ma, piuttosto, la storia, ora di questo, ora di quel tale specifico sapere. Nel tentare di correggere il tiro di una laurea forse intimamente ripudiata Melania Nucifora si iscrive all' AISU e alla SISSCO (associazioni di settore), collabora alla produzione di opere collettanee con lavori estranei quanto meno al metodo storico e , a suo modo, tenta di riscrivere la propria carriera da studente universitario , INDOSSANDO UN ABITO, QUELLO DI STORICO, SOPRA LA PELLE DI ARCHITETTO. Nel coltivare l'ambito progetto, ella partecipa ad un concorso per ricercatore di Storia contemporanea e, pur dibattendo con giganti della materia (certamente adusi a sentir parlar, ancor prima che a parlare, di storia contemporanea), ne esce vittoriosa. E' LA VITTORIA DEL PARADOSSO: tutti gli altri candidati offrono profili di omogenea normalità; discutono infatti di storia contemporanea ma, in fatto di originalità, nessuno può competere con la Nucifora. Infatti, nessuno di quei candidati è architetto. Nucifora è SEGRETARIA del preside Iachello, quel preside che, innovando una risalente prassi accademica, investe in originalità a partire dall'individuazione del membro interno, proponendo il prof. Neri Serneri. Decidendo di partecipare al concorso in parola, Melania Nucifora ha preferito trovarsi davanti ad una necessità piuttosto che davanti ad una probabilità: CONTRO OGNI ELEMENTARE DECISIONE DI BUON SENSO, infatti, invece che investire in un settore conforme al proprio titolo di laurea, ella ha preferito attraversare il DESERTO DELLA CONOSCENZA, optando per la partecipazione ad un concorso per il quale era SPROVVISTA di metodo di analisi, non essendo uno storico contemporaneità. E' nelle accorate (ma non condivisibili) parole espresse dall'imputato Neri Serneri nel corso del proprio esame tutto lo STUPORE PER L'INTERVENTO DELLA GIUSTIZIA, NON SOLO PENALE, MA ANCHE AMMINISTRATIVA.

Nel rivendicare una sorta di ZONA FRANCA, Neri Serneri (con una progettazione comune a tutti e tre gli imputati) RIPUDIA GLI SCHEMI, LE CATALOGAZIONI, LE DECLARATORIE, I PROCLAMI per affermare un diritto: QUELLO DI DIRE COSA E' E COSA NON E'. IL DIRITTO DI POTER AFFERMARE, SENZA CONFINI, QUALI SONO I CONFINI DELLA DISCIPLINA. Infine, il diritto di poterlo dire anche durante una contesa, quale è quella che ha visto Giambattista Scirè e tutti gli altri storici competere CON ARMI IMPARI.

In conclusione, la commissione ha adottato una decisione che, IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE, si fonda anche su VALUTAZIONI CONTRARIE AL BUON SENSO.

In diritto, AI SENSI DELL'ART. 97 della COSTITUZIONE, quella decisione si risolve in una VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELL'ESERCIZIO DELLA PUBBLICA FUNZIONE, disattendendo gli scopi definitori delle declaratorie, adottando una DECISIONE INAPPROPRIATA, affidando l'insegnamento di storia contemporanea ad un architetto, PRIVANDO UN SETTORE DI STUDENTI DELLA OPPORTUNITA' DI UN PERCORSO FORMATIVO CONFORME AL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO, OFFRENDO LORO, INOPINATAMENTE, UN INSEGNAMENTO DA UN ANGOLO PROSPETTICO PRIVO DI METODO STORICO, AMPUTANDO le aspettative di chi, frequentando il corso di storia contemporanea, non avrebbe potuto attingere a quel metodo. In tale gratuito e non condivisibile progetto i tre imputati hanno arrecato un DANNO ECONOMICAMENTE RISARCIBILE al dott. Scirè, IPOTECANDONE IL FUTURO, OBLITERANDONE L'ENTUSIASMO, RALLENTANDONE IL CAMMINO PROFESSIONALE. Gli imputati vanno dichiarati COLPEVOLI del reato loro ascritto.

Passando al trattamento sanzionatorio, reputa il Collegio di irrogare la PENA di ANNI UNO di RECLUSIONE ciascuno. Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Presumendosi l'emenda, può concedersi la pena sospesa. Ai sensi dell'art. 31 c.p. gli imputati vanno dichiarati INTERDETTI DAI PUBBLICI UFFICI per la durata di ANNI UNO. Ai sensi dell'art. 32 bis e 37 c.p. gli imputati vanno dichiarati INTERDETTI DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE e DELLE IMPRESE per la durata di ANNI UNO. Ai senti dell'art. 539 c.p. gli imputati vanno condannati al risarcimento del danno da liquidare separatamente alla Parte civile, oltre alla rifusione delle spese, come da dispositivo (7.500 euro). Va assegnata alla Parte civile una provvisionale di 10.000 euro, ritenuta raggiunta la prova almeno sino a tale importo (…)


Leggi l'articolo su "Catania Today" del 31 maggio 2019

Leggi l'articolo su "Meridionews" del 31 maggio 2019



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