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TAR: se anche il professore associato si ribella all’omertà e denuncia il concorso da ordinario

Aggiornamento: 24 giu 2020

Quand'anche un docente strutturato all’università si sveglia dal torpore dell’omertà che contraddistingue l’ambiente accademico e denuncia - mediante un ricorso al TAR - un concorso per avanzamento di carriera (esattamente, per un posto da professore ordinario, il massimo grado nella scala), allora significa che la lezione di moralità, coraggio e senso di giustizia, portata avanti in questi due anni da "Trasparenza e Merito", inizia a dare lentamente e finalmente i suoi frutti più maturi.

Lo abbiamo detto più volte: per vincere questa guerra e dar vita ad una "rivoluzione" nel reclutamento universitario italiano occorre agire sull’aspetto culturale di fondo e sui comportamenti individuali dei docenti. Non bastano i ricorsi, le denunce, le sentenze, che pure sono importantissime.

Il corpo accademico, sensibilizzato dall’attività meritoria e coraggiosa di Tra-Me, deve capire - una volta per sempre - che l’unico modo per sopravvivere e recuperare un minimo di credibilità agli occhi dell’opinione pubblica è quello di isolare chi commette abusi e irregolarità ai concorsi. Non c’è altra strada.

E’ ciò che è accaduto, nei giorni scorsi, con una importantissima sentenza del TAR per l’Emilia Romagna, pubblicata l’11 giugno 2020, che rischia di creare un precedente devastante per l’università italiana a livello di docenza ordinaria.

E’ stato accolto il ricorso di un professore associato dell’Università di Parma che, evidentemente, ha deciso di fare saltare il banco e di non sottostare ai soliti giochi di scambio e ricatti, al solito “aspetta buono il tuo turno”, e via discorrendo. Università e controinteressata si erano costituite in solido contro il ricorrente per mettergli un po’ di paura.

La procedura oggetto del ricorso è una chiamata per un posto da professore ordinario - prima fascia - in Scienza delle costruzioni (s.c. 08/B2 e s.s.d. ICAR/08) bandito dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma.

Il ricorrente, con dottorato di ricerca conseguito nel 1997, ricercatore dal 2000 al 2005 e poi professore associato nello stesso ateneo che bandisce il posto, partecipante a svariati convegni internazionali, collaboratore con prestigiose università estere, responsabile scientifico di importanti progetti di ricerca, pubblicazioni significative, idoneo con 5/5 all’abilitazione scientifica nazionale (sia nel 2016 sia nel 2018).

La controinteressata, con dottorato conseguito solo nel 2005, assegnista dal 2005 al 2008, ricercatrice dal 2008, professore associato dal 2015, anch'essa nell'ateneo che bandisce il posto, ma senza esperienze all’estero, non idonea all’asn con 5/5 giudizi negativi, poi conseguita nel 2018 con 3 voti positivi su 5.

Una disparità di curriculum vitae visibile anche ad occhio nudo per tutti, tranne che per la commissione del concorso.

La prima cosa interessante da notare, scorrendo la sentenza, è che i giudici liquidano l’irrilevanza della disputa della contrapposizione di valutazioni soggettive dei due candidati di memorie e contro-memorie, ma piuttosto circoscrivono l’analisi del giudizio ai fatti oggettivi: bando, criteri di valutazione della commissione, condotta materiale.

Ciò premesso hanno poi evidenziato l’illogicità e l’illegittimità di una identica valutazione sui candidati da parte della commissione in presenza di situazioni OGGETTIVAMENTE differenti, non attribuendo i punteggi riparametrandoli al profilo dei due curriculum.

L’Università aderisce sostanzialmente alle posizioni della controinteressata, ponendo l’accento sull’insindacabilità dei giudizi discrezionali del seggio concorsuale. I giudici la smentiscono seccamente con questa sentenza, compreso il deposito di una relazione redatta niente meno che dal presidente di quella commissione, che illustra "autorevolmente" il percorso logico, poi risultato nella sentenza illogico, nella determinazione dei punteggi attribuiti e contestati.

Che dire? Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo qui dopo questa ulteriore conferma dei giudici.

Da troppi anni la selezione e l’avanzamento dei ruoli affidati ai docenti hanno “battuto la strada” (il termine non è casuale) segnata dalla raccomandazione, dall’amicizia, dall’affiliazione, e non dalla trasparenza, dalla legalità e dal merito, un metodo non dissimile, per natura, da quello del controllo che mafie e camorre impongono sui traffici economici. Al di là del richiamo all’etica e alla moralità pubblica, e alla serietà individuale di ogni studioso, va detto a chiare lettere, oggi più che mai, che questo sistema è devastante per la società perché inaridisce la competizione, punisce i migliori - che vengono fatti fuori - e premia invece i mediocri o i “servi”, crea delle clientele e degli scambi di favori che umiliano l’università in quanto istituzione pubblica.

Inoltre, come sia visto in questa recente fase di emergenza da covid-19, arrecano un danno inestimabile e incalcolabile ai cittadini tutti, in termini di servizi e di competenze. Naturalmente ci sono eccezioni che confermano la regola e non viceversa, altro che poche mele marce. E la regola consiste nel garantire il diritto del docente locale più potente (“barone”) o del dipartimento che bandisce di sistemare solo e sempre il proprio, ovvero la “merce” del posto.

Questo sistema, non dissimile da quello della comune malavita, anzi aggravato dal blasone dei curriculum e dei titoli, uccide ed umilia ogni forma di merito e competitività, ecco la ragione per cui perdiamo posizioni rispetto alle università straniere.

In tanti sono ormai i docenti strutturati, non solo professori associati ma anche qualche ordinario, che si sono iscritti alla nostra associazione, condividendone statuto, metodi e obiettivi.

Detto questo, il nostro consiglio rimane: fare gruppo, trasmettersi informazioni, diffondere pubblicamente le notizie sui concorsi truccati e soprattutto, denunciare, denunciare, denunciare, fino a che i colpevoli paghino e i reati siano individuati.

A seguito della nostra segnalazione è uscito un articolo su "Repubblica".


Leggi la sentenza integrale del TAR Emilia Romagna del 11 giugno 2020

Leggi l'articolo su "la Repubblica" (ed. Parma) del 19 giugno 2020



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