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Tar annulla un concorso a Medicina Uni Trieste per incoerenza rispetto al Settore S.D. messo a bando

Una nuova sentenza amministrativa, ripresa in un articolo del quotidiano “il Piccolo” di Trieste, annulla l'ennesimo concorso universitario pilotato. Nella fattispecie si tratta di una vicenda simile al “caso Scirè”, recentemente tornato ad essere segnalato da Gian Antonio Stella sulle pagine del“Corriere” (del 14 ottobre). Il rischio è che, se l'Ateneo non correrà presto ai ripari, aumenterà il danno erariale provocato dall'esito di quel concorso, dichiarato illegittimo dai giudici.

Secondo quanto riportato dal quotidiano giuliano è stato accolto il ricorso di un medico del dipartimento di prevenzione dell’ASL di Treviso, Luca Cegolon. Questi era risultato secondo classificato nella selezione indetta per assumere un ricercatore con contratto triennale (tipo “B”) nel settore scientifico disciplinare MED-42 (Igiene generale e applicata) presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste. Lo scorso aprile il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso del medico trevigiano ordinando l’esclusione della candidata vincitrice e disponendo il conseguente aggiornamento della graduatoria finale (si tratta di un passaggio significativo e importante). Secondo il bando dell’Ateneo triestino (“Dipartimenti di Eccellenza”) – e secondo i giudici - il tipo di incarico di ricercatore messo a concorso richiedeva una specializzazione medica, il che presuppone una laurea in Medicina, mentre la vincitrice era in possesso di una laurea in Biotecnologie. La sentenza è stata comunicata anche al Ministero dell’Università e la Ricerca Scientifica (MUR). L’Ateneo triestino si è opposto al ricorso, costituendosi in giudizio tramite l’Avvocatura di Stato mentre la diretta interessata, la vincitrice, non si è costituita in giudizio, sapendo che la sua posizione sarebbe stata ostinatamente difesa dall’Università (come accade quasi sempre), tutt’altro che neutrale.

Da quanto è riportato dal “Piccolo” e mai smentito dall’Università, la candidata vincitrice si era iscritta alla specializzazione in Genetica Medica nel 2003, ma quel tipo di specializzazione per non medici (di “area sanitaria”) era stata distinta da quella di “area medica” (per laureati in medicina) dalla stessa Università di Trieste. Era intervenuto, infatti, proprio un decreto rettorale dell'Ateneo triestino 4 anni prima (nel 1999) a separare i percorsi formativi specialistici post-laurea, di “area medica” e di “area sanitaria”. Quindi quel titolo di studio era privo di valore e non poteva essere esibito in quella sede concorsuale per accedere alla valutazione comparativa. Secondo il ricorrente oltre ad aver ammesso (e fatto vincere) una candidata priva dei titoli richiesti dal bando, la commissione esaminatrice avrebbe anche sottostimato molti elementi del curriculum del medico trevigiano, sopravvalutando contestualmente quello della vincitrice. Sempre a quanto risulta dalla ricostruzione del quotidiano, il medico Cegolon, era, infatti, l’unico dei tre candidati a possedere l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) al ruolo di professore di seconda fascia per settore scientifico disciplinare MED-42. Questo gli avrebbe consentito tra l’altro di essere inquadrato direttamente nel ruolo di professore associato dopo il triennio, previa valutazione favorevole da parte dell’Università. L’aver completamente ignorato l'ASN appare il punto più controverso dell'operato della commissione. L’ASN infatti è requisito sine qua non per accedere al ruolo di professore associato. Da prassi consolidata gli atenei italiani per i posti di ricercatore tipo B privilegiano candidati già in possesso dell’idoneità. Questa scelta, di fatto, eviterebbe il potenziale danno erariale che deriva dal mettere a disposizione risorse inutilizzabili su un candidato sprovvisto di ASN, se non scommettendo che questi possa forse conseguirla in futuro. L’ASN, come noto, è una valutazione complessiva del profilo scientifico di un candidato e viene conferita da una commissione ministeriale sulla base di precisi indicatori, legati alle pubblicazioni e ai titoli del candidato nel suo complesso.

Secondo “il Piccolo”, anche fosse stata un medico, la candidata vincitrice non poteva comunque essere ammessa al concorso a motivo di una specializzazione incongrua. La specializzazione in Genetica Medica è infatti di area cosiddetta “sanitaria” (quindi non “medica”), riservata a non laureati in Medicina e fa riferimento ad un settore disciplinare specifico e preciso (MED 06/A1) che è diverso da quello dell’igiene generale ed applicata, che è il MED- 42. Beffardamente l’Ateneo triestino, come è verificabile facilmente sul sito dell'Università, aveva contestualmente bandito un altro posto di ricercatore nella stessa tornata del bando per i “Dipartimenti di Eccellenza“ proprio in Genetica Medica. Come dire, era lì che la candidata vincitrice avrebbe eventualmente dovuto concorrere, non per un posto del settore MED-42. Sempre dal web si può verificare come i membri della commissione esaminatrice, composta dal prof. Albino Poli (Università di Verona), dal prof. Vincenzo Baldo (Università di Padova) e dal prof. Pierlanfranco D'Agaro (Università di Trieste ed IRCCS Burlo Garofolo), quest’ultimo membro interno con cui in precedenza la vincitrice era stata collaboratrice lavorando nella stessa struttura, sono tutti accademici appartenenti al settore disciplinare MED-42. Sembra pertanto surreale la poca attenzione, per non dire negligenza, nel valutare i curricula dei candidati fino al punto di equiparare un settore concorsuale completamente estraneo (il MED- 06/A1) con quello richiesto dal bando di concorso (MED-42): quasi un’implicita sconfessione della rispettiva categoria professionale di appartenenza.

La sentenza del Tar (che alleghiamo, insieme all'articolo) è ampia ed articolata. Dopo una premessa sulle raccomandazioni contenute nella Carta europea dei ricercatori, i giudici stigmatizzano la mancata previsione nel bando della laurea in medicina quale titolo di accesso alla procedura. Esiste infatti, come accennato sopra, una suddivisione dei percorsi di specializzazione in due indirizzi, medico e tecnico. La vincitrice, laureata in biotecnologie mediche (specializzazione in genetica medica, settore scientifico disciplinare MED 06/A1), secondo quanto rimarca il Tar ha conseguito una specializzazione di indirizzo tecnico, non riconducibile all’area medica la quale, come previsto dall’ordinamento della scuola, richiede un diverso titolo d’accesso ovvero la laurea in Medicina. Secondo il Tar, dunque, non c’è un’affinità tra corso di laurea in Biotecnologie e quello in Medicina e Chirurgia: «I due corsi, infatti – si legge nella sentenza –, non appartengono allo stesso settore scientifico disciplinare». La prima classificata deve perciò essere esclusa: «È risultata ammessa alla procedura esclusivamente perché in possesso del diploma di specializzazione in genetica medica, indirizzo tecnico – aggiungono i giudici –, che non avrebbe in realtà potuto costituire un valido titolo di accesso alla carriera di ricercatore in area medica».

L’Università di Trieste non ha dato seguito alla sentenza del Tar pur a fronte della severità della stessa: ha inteso invece esercitare (come accade quasi sempre) il suo diritto di ricorrere al Consiglio di Stato, malgrado la contro-interessata non si fosse costituita in giudizio, come sarebbe stato normale.

L’udienza di merito davanti al Consiglio di Stato è stata fissata il prossimo 12 novembre, secondo quanto abbiamo appreso dai difensori del ricorrente che ci hanno pure informato della condotta “disinvolta” dell’Università di Trieste. Nonostante il “pesante” ricorso e la altrettanto perentoria sentenza Tar e disattendendo ogni criterio prudenziale (avviando peraltro il danno erariale, tuttora in atto), l’Università di Trieste ha comunque conferito il posto di ricercatore in igiene alla candidata dichiarata decaduta dal Tar FVG.


Leggi la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia del 14 aprile 2020

Leggi l'articolo de “Il Piccolo” di Trieste del 30 aprile 2020



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