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Sentenza epocale: Uni Padova condannata dal Tar a maxi risarcimento in favore del docente Barbato

Meritava il posto di prof, ma è già in pensione. Una vicenda giudiziaria durata quasi dieci anni. Il Tar, con una sentenza lunga e articolata, riconosce al docente e pediatra della clinica universitaria, Angelo Barbato, sia i danni patrimoniali che "esistenziali".

L'Università degli Studi di Padova è condannata a pagare un maxi risarcimento, tra i 150 e i 200 mila euro (lui ne aveva chiesti un milione e mezzo), per la "mortificazione personale e professionale" patita, il danno di immagine e la "tensione in ambito familiare e nella cerchia di amicizie connessa alla diminuzione del prestigio", fino al disagio emotivo e allo stress subito. Il docente ha diritto al risarcimento per i mancati adeguamenti stipendiali e pensionistici (cioè lo scarto da professore associato a ordinario), in seguito ai concorsi banditi dall'ateneo che, secondo il Consiglio di Stato, il docente avrebbe meritato di vincere. La vicenda risale al 2010 e 2011, con la sua partecipazione ai due concorsi nel quale gli veniva negata illegittimamente l'idoneità. La sentenza del CdS aveva parlato di "numerosi indici sintomatici dell'eccesso di potere in cui è incorsa la commissione nell'esprimere le proprie valutazioni sui candidati".

La nuova sentenza del Tar adesso parla chiaro in termini della condotta delle commissioni prima e della Pubblica amministrazione dopo (gli esiti dei procedimenti valutativi, annullati giacché illegittimi); dell’evento (la mancata dichiarazione di idoneità ed il danno, patrimoniale e non); del nesso di causalità (giuridica e in termini di perdita di chances) tra la condotta e l’evento; ed infine, della colpa, per i requisiti di gravità enunciati nella precedente sentenza dei giudici. "E' infatti a carico dell’Amministrazione - scrive il Tar - l’onere di dimostrare che l’illegittimità dei provvedimenti è dipesa da errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ma in questo caso detto onere non risulta esser stato assolto dall’Università".

Questa sentenza è a dir poco epocale perché stabilisce un principio fondamentale: il danno arrecato a seguito di una procedura di concorso sanzionata e ritenuta irregolare dai giudici non è legato solamente al danno materiale arrecato ma è incalcolabile, nel senso che consiste in tutta una serie di danni consequenziali, che devono essere pagati dalla pubblica amministrazione. Come capite, a seguito di abusi e illeciti da parte di singole commissioni di concorso, il danno viene pagato dalla collettività in termini appunto di danno erariale. Ecco perché appare sempre più necessaria una legislazione che, da un lato comporti delle multe pesanti per le commissioni che commettono dei reati, in modo che chi sbagli paghi in prima persona, e che, dall'altro lato, tuteli in modo maggiore chi denuncia , il "whistleblower", che finisce per subire un danno incalcolabile in termini economici, di carriera, di isolamento e che dovrebbe essere aiutato e sostenuto sotto ogni punto di vista dallo stato.

Gli articoli su Corriere della Sera (Ed. Veneto) e sul Mattino di Padova del 26 febbraio 2019


Leggi la sentenza integrale del Tar Veneto del 21 febbraio 2019

Leggi l'articolo cartaceo del Corriere del Veneto del 26 febbraio 2019

Leggi l'articolo cartaceo del Mattino di Padova del 26 febbraio 2019




1 Comment


Frapas
Mar 01, 2019

La vicenda del Prof. Barbato è notevole. Una situazione analoga si era però già realizzata in precedenza per un concorso per prima fascia bandito nel 2002 per Malattie Cardiovascolari dalla Facoltà di Medicina di Bari. Quella vicenda si concluse con la attribuzione diretta della idoneità nel 2013 (dopo una interminabile serie di ricorsi e controricorsi) da parte del Consiglio di Stato (sentenza 147/2014) ad un candidato escluso che aveva fatto ricorso.

Ovviamente lo inatteso ed indesiderato idoneo non venne chiamato, ma essendo oramai andato in pensione nel 2015, ha ottenuto un risarcimento dal TAR Bari (sentenza 348/2018). Non gli è stato però riconosciuto un danno esistenziale, perchè non supportato da documentazione specifica (!).

Occorre anche dire che le sentenze non…

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