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Rivoluzionaria sentenza Corte dei conti: il concorso annullato perché illegittimo è danno erariale

E' stata pubblicata recentemente una sentenza importantissima da parte della Corte dei Conti, sezione centrale d'appello (n. 139/2019 del 13 giugno 2019, che ha confermato la precedente sentenza della sezione Lazio n. 373/2018), nella quale - per la prima volta - si fa riferimento ad una precisa responsabilità di danno erariale in un bando di concorso semplicemente annullato perché illegittimo. Come capite, per quanto riguarda le vicende dei concorsi universitari, questo precedente di natura giudiziaria contabile apre scenari apocalittici per chiunque abbia responsabilità dirette nella pubblicazione e nell'annullamento di bandi di concorso ritenuti irregolari.

Nella sostanza, la sentenza sostiene che un bando pubblico che presenti clausole illegittime, le quali determinano il successivo annullamento della procedura, arreca un danno erariale alla pubblica amministrazione per l'inutile indizione, organizzazione e svolgimento delle prove, indipendentemente dal fatto che la graduatoria finale venga ritirata o che venga annullata tutta la procedura.

Le somme sostenute dalla Pubblica amministrazione per lo svolgimento della procedura di selezione del concorso, poi annullato a causa di aspetti di illegittimità nel bando stesso, sono uno spreco del denaro pubblico e, di conseguenza, giustificano una condanna al risarcimento per danno erariale.

La responsabilità del danno e quindi il risarcimento economico, in questo caso, viene addebitato a tutti coloro che hanno avuto un ruolo diretto nella stesura e nella pubblicazione del bando: il dirigente generale, il direttore firmatario del provvedimento finale e il responsabile unico del procedimento che aveva curato l’istruttoria e predisposto il bando di concorso. La vicenda specifica, che ha portato a questa rivoluzionaria sentenza, è seguita all'attività della Procura regionale, che ha citato in giudizio tutti i responsabili. La procura aveva delegato il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, il quale aveva scoperto varie irregolarità della procedura che era stata annullata in autotutela dall'ente stesso. La scelta di annullamento della procedura, operata in autotutela dall’Amministrazione, era stata impugnata da alcuni candidati.

La condotta messa in atto dalla Pubblica amministrazione in questo caso specifico (ma che come ben capite, potrebbe essere individuata in tantissime altre procedure di concorso) si è caratterizzata, ad avviso della Corte dei Conti, per leggerezza e noncuranza dell'interesse pubblico, assumendo condotte connotate da un rilevante e significativo scostamento dai comuni parametri di corretta gestione ed omettendo le opportune verifiche sulla legittimità del bando nella fase preliminare. Come ben evidenziato dai giudici contabili, la revoca, pure legittima, della procedura concorsuale (come i giudici amministrativi avevano confermato), ha prodotto comunque un danno economico per l’Amministrazione e per lo Stato.

L'Associazione Trasparenza e Merito consiglia, dunque, tutte le componenti dello Stato e della Pubblica amministrazione, per quanto compete i bandi universitari, dal Ministero a tutti gli Atenei dunque, di svolgere adeguatamente e tempestivamente la propria funzione di garanzia e di controllo delle procedure stesse, al fine di evitare alla collettività danni economici rilevantissimi.

L'Associazione invita, con il suo decalogo che potrete leggere nello statuto, tutti gli iscritti e, più in generale, i candidati partecipanti ai concorsi, di esigere dagli uffici la trasparenza massima sui bandi di concorso e su tutte le fasi delle procedure selettive, inviando sempre l'istanza con la richiesta di accesso agli atti come forma basilare e minima di garanzia.


Leggi un articolo sulla vicenda

Leggi l'articolo su "Il Sole 24 Ore" del 22 luglio 2019

Leggi la sentenza della Corte dei Conti del 13 giugno 2019



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