Il TAR Lazio respinge il ricorso contro il decreto ministeriale del febbraio 2016:
“Con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti – tutti ricercatori a tempo indeterminato che aspirano all’incarico di Professore Associato- dopo avere esposto in premessa il diverso trattamento riservato dal legislatore ai ricercatori a tempo determinato- RTD (per i quali, laddove abbiano ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore associato, l’Università di appartenenza dopo il triennio dall’immissione in servizio ha l’obbligo di valutarli ai fini dell’immissione nel ruolo dei Professori associati) rispetto ai ricercatori del ruolo ad esaurimento a tempo indeterminato-RTI, per i quali non sussiste analogo obbligo (con la conseguenza che i predetti, anche ove abilitati, per poter aspirare al posto di Professore associato, devono attendere che venga bandita un’apposita procedura comparativa, magari in un’Università diversa da quella di appartenenza), hanno impugnato il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016 n. 78, recante “Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”, ritenendolo concretamente lesivo del proprio interesse alla nomina a professore di seconda fascia (…)”
Comments