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PoliTo, CdS conferma Tar su concorso ingegneria aerospaziale. Demasi: "L'ateneo esegua la sentenza"

Vi raccontiamo oggi la storia del professor Luciano Demasi, recentissimo iscritto e membro associato a "Trasparenza e Merito". Già due pronunciamenti della Giustizia amministrativa gli hanno dato ragione eppure il prof. Demasi continua ad essere sulle barricate nei confronti del Politecnico di Torino, del presidente di commissione e delle controparti al concorso per un posto di professore ordinario bandito dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale per il settore concorsuale (9/A1) di Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale.

Il collega Demasi ha conseguito molti anni fa la laurea specialistica in Ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino, è stato post-doc presso il Dipartimento di Aeronautica e Astronautica dell'Università di Washington a Seattle ed attualmente è Assistant Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della San Diego State University e il "Computational Science Research Center". Autore di importanti pubblicazioni di livello internazionale sulle principali tematiche del suo settore, ha ottenuto nel 2014 l'idoneità all'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia (prof. ordinario) del suo settore scientifico-disciplinare.

I pronunciamenti dei giudici amministrativi sul concorso da lui denunciato, prima del collegio del Tar Piemonte nel maggio 2019 e poi del Consiglio di Stato nel luglio 2019, sono inequivocabili. Ne hanno già parlato alcuni articoli (ben tre) pubblicati su "Repubblica" (ed. Torino).

Il Tar del Piemonte ha sanzionato l'illegittimità del concorso per "conflitto di interessi" tra commissario e candidati. In un caso simile all'Università Federico II di Napoli il rettore aveva sciolto la commissione e annullato gli atti perché il presidente della commissione aveva firmato molti articoli con uno dei concorrenti. Lo stesso non è successo al Politecnico, dove l'ex rettore ha approvato gli atti nonostante tutto, e per questo Demasi si è rivolto ai giudici. Anche il Consiglio di Stato, respingendo l'appello del Politecnico, ha confermato che il concorso va annullato e che deve essere nominata una nuova commissione di diversa composizione per valutare i candidati e che vengano segnalati dai nuovi commissari, secondo le direttive dell'Anac, tutti i potenziali conflitti di interessi.

Molto interessanti le conclusioni a cui pervengono i giudici. Vale la pena riportarle qui pubblicamente, affinché siano da monito per le future commissioni di concorsi universitari.

"I componenti delle commissioni per la selezione dei professori universitari hanno l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi con i candidati e di astenersi dal comporre la commissione ove tale situazione sussista".

Ricordiamo che la comunanza di interessi riguarda eventuali interessi tali da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

"I componenti della commissione, una volta presa visione dei nominativi dei candidati, hanno l'obbligo di segnalare all'amministrazione non solo le cause tipiche di incompatibilità fissate nell'articolo 51, comma 1, del c.p.c. ma anche ogni situazione atipica di potenziale conflitto di interessi". "Osserva il Collegio che, in assenza di una specifica norma nell'avviso di selezione che prevedesse una situazione di incompatibilità tra i commissari firmatari di un lavoro collettaneo presentato dal candidato per la valutazione dei titoli, la causa di incompatibilità tra il presidente della commissione e i candidati, i quali hanno presentato delle pubblicazioni che riportano anche la firma del presidente di commissione, avrebbe dovuto essere da questo dichiarata nella seduta , nella quale i commissari si sono invece limitati a dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità".

"Il Collegio ritiene che la tesi del Politecnico, per cui l'incompatibilità per il coautoraggio sussisterebbe solo con gli esperti internazionali e non con i commissari, pecchi di irragionevolezza poiché se l'incompatibilità è prevista nei confronti di coloro che hanno il compito di accreditare il lavoro, a maggior ragione deve essere prevista nei confronti di coloro che tale lavoro devono valutare come titolo per la selezione concorsuale".

I giudici del Tar affermano che "la predetta incompatibilità sia ravvisabile ove tra il commissario e il candidato esista un rapporto di collaborazione qualificato, connotato da una particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI. 23 settembre 2014, n. 4789)."

Nel caso in specie, "la collaborazione professionale tra il presidente della commissione e i candidati - sostengono i giudici - è connotata da continuità, stabilità e sistematicità per le seguenti ragioni:

a) per essere gli stessi tutti dipendenti del Dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Torino;

b) per essere il legame tra gli stessi di lunga durata ed attuale;

c) per aver prodotto un elevato numero di lavori scientifici a firma congiunta dai quali si desume un rapporto di ricerca non occasionale;

d) per essere il presidente della commissione e dunque per essere in grado di orientarne il giudizio quantomeno nella fissazione dei criteri di valutazione."

Continua il Tar Piemonte: "Risponde ad una regola che il commissario non possa giudicare con la necessaria obiettività un lavoro di cui sia stato autore e di cui verosimilmente , anche in perfetta buona fede, sia convinto della superiorità scientifica."

Nel caso di un candidato, sostengono i giudici, "la circostanza che 36 delle 108 pubblicazioni a firma congiunta con il presidente della commissione , indicate nel curriculum siano risalenti nel tempo non incide sul sospetto di parzialità della commissione che ha valutato alcuni di questi lavori".

Nel caso di un altro candidato il Collegio ha potuto riscontrare un legame con il presidente di commissione in quanto "delle 89 attività scientifiche elencate nel suo curriculum 72 risultano essere espletate in collaborazione".

"Il Rettore nel provvedimento impugnato ha ritenuto irrilevante la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi tra il presidente di commissione e il candidato dal momento che questi non si è collocato in posizione utile per ricoprire uno dei due posti messi a concorso. Il Collegio ritiene che il Rettore abbia eluso la doverosa valutazione delle cause di incompatibilità della commissione di concorso che è posta a carico dell'Amministrazione".

"A tal proposito il Collegio osserva che, con deliberazione n. 384 del 29 marzo 2017, l'Anac ha ricordato alle Università l'opportunità di prevedere espressi obblighi di astensione dei codici etici al fine di evitare conflitti di interessi." Bene, questa sentenza è epocale: le future commissioni di concorso sono avvisate.

Iniziano ormai ad essere davvero tanti i docenti strutturati che appoggiano le. finalità di Trasparenza e Merito e che si battono per un cambiamento in senso trasparente e meritocratico del sistema di reclutamento universitario italiano. Intanto un caloroso benvenuto nell'Associazione va al collega Demasi, che ha avuto il coraggio di denunciare l'importante concorso da ordinario in questione, suscitando una altrettanto importante sentenza che fa davvero precedente. Avanti così!


Leggi la sentenza del Tar Piemonte del 16 maggio 2019

Leggi l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 luglio 2019

Leggi l'articolo su Repubblica del 23 gennaio 2018

Leggi l'articolo su Repubblica del 20 maggio 2019

Leggi l'articolo su Repubblica del 24 luglio 2019



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