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Il caso del cardiologo prof. De Luca: anche Uni Piemonte Orientale agisce al di fuori delle regole

Aggiornamento: 21 giu 2019

"Gentile Giambattista,

(...) E' uno scandalo il modo in cui vengono gestiti i concorsi e le progressioni di carriera nelle Università Italiane. La meritocrazia va sempre all'ultimo posto. Una gestione “mafiosa” del mondo accademico italiano e della sanità!

Spero che il mio coraggio (come quello di tutti voi) nel condurre questa battaglia all’insegna della meritocrazia e denunciare questi soprusi sia di aiuto a future generazioni di giovani brillanti ricercatori. Ritengo che rendere pubblici questi soprusi sia un’arma importante per migliorare il nostro Paese. Sono venuto a conoscenza per caso in questi giorni della vostra Associazione. Mi ha dato ancora più coraggio e mi ha fatto sentire meno solo. Grazie".


Con queste parole si conclude la lunga lettera inviataci dal Prof. Giuseppe De Luca, docente associato di Cardiologia all'Università del Piemonte Orientale, recentemente iscritto a "Trasparenza e merito", nella quale ci segnala, documenti e sentenze alla mano, una serie di gravi irregolarità e soprusi nella gestione dei concorsi ed avanzamenti di carriera presso il suo ateneo.

De Luca è un giovane (44 anni) cardiologo di eccellenza e di fama (nazionale e internazionale), nell'ambito clinico e scientifico, tra i 5 migliori ricercatori in assoluto del suo ateneo (classifica "Top italian scientist"), con all'attivo oltre 300 lavori scientifici su riviste internazionali, notevole esperienza didattica, primo cardiologo interventista-emodinamista italiano negli anni 2015-2017 per numero di difficili interventi al cuore. Ha ottenuto, nel 2017, l'abilitazione alla prima fascia nel settore scientifico disciplinare Med-11.

Alla fine del 2017 la sua università bandiva un concorso per professore ordinario nel suo settore. L'anomalia è rappresentata da almeno due elementi: 1) su 130 concorsi banditi dall'Università del Piemonte orientale, dall'entrata in vigore della Legge Gelmini (dato che il regolamento di ateneo non lo prevedeva), il concorso di prima fascia per il ssd Med-11 , settore concorsuale 06/D1, è stato l'unico "riservato ad esterni" (art. 18 comma 4); 2) inizialmente lo stesso concorso, come dimostrano i documenti in nostro possesso, era stato proposto dal Dipartimento di Medicina traslazionale come concorso "aperto" (modalità art. 18, comma 1), cioè per interni ed esterni, ma successivamente, per ragioni non precisate, il concorso è stato portato al Consiglio di amministrazione dell'ateneo come riservato agli esterni e come tale approvato e bandito.

La motivazione, informalmente addotta da parte del dipartimento, appunto senza peraltro una attribuzione formale, è stata che il punto organico utilizzato per tale concorso dovesse essere destinato a candidati esterni all'ateneo. In buona sostanza, l'ateneo decideva di discutere il bando in dipartimento come concorso aperto a tutti, per poi trasformarlo successivamente, una volta ottenuta l'approvazione, in concorso chiuso agli interni e riservato agli esterni, come capite in modo informale (lo confermano i giudici amministrativi). Va tenuto presente che numerosi erano i settori disciplinari per i quali un utilizzo di quel punto organico esclusivo per docenti esterni sarebbe apparso strategicamente più ragionevole rispetto al settore cardiologia.

A questo punto De Luca inviava una lettera di diffida in autotutela al Rettore e al Direttore del dipartimento, specificando responsabilità non solo di tipo amministrativo ma anche di tipo penale, senza ottenere alcun effetto. Depositava, dunque, un ricorso al Tar Piemonte, e successivamente al Consiglio di Stato che, nel maggio 2018, accoglieva il ricorso, ordinando la sospensiva del concorso e condannando l'università al risarcimento delle spese. L'Università però non sospendeva la procedura, a differenza di quanto disposto dai giudici, ma annullava il concorso per bandirne di nuovo, subito dopo, uno simile, nonostante una nuova lettera di diffida da parte di De Luca.

Anche in questo caso il ricorrente era costretto a presentare ricorso al Consiglio di Stato che con una nuova ordinanza accoglieva il ricorso cautelare rimandando tutto al merito. Si aggiunga il particolare che, il Prof. De Luca, dopo alcuni pensionamenti, in qualità di unico professore associato del settore disciplinare, secondo prassi consolidata e ai sensi dell'art. 8 comma 6 del protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Università del Piemonte Orientale ("La nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentita la scuola di medicina, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare"), sarebbe dovuto essere nominato alla guida della divisione della Cardiologia Universitaria dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Cioò non è accaduto e, irragionevolmente, in modo ulteriore, anche l'elezione del ruolo di Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare, per la quale il Prof. De Luca era unico candidato, in quanto unico docente del settore, come imposto dalla legge, non ha avuto ancora luogo, al punto che la Scuola è stata affidata (da 8 mesi) al Decano dell'ateneo, che risulta già Direttore di altra Scuola di specializzazione, pertanto incompatibile con l'incarico provvisorio.

Il collega De Luca, coraggiosamente, aveva scritto anche una "lettera aperta" agli altri docenti nella quale con parole forti chiedeva solidarietà e soprattutto il rispetto delle regole:

"Cari colleghi, finora qualcuno si è divertito a fare scherzi. Purtroppo, la scuola di Specialità non è uno scherzo, come non lo sono le Istituzioni. Chi lavora in una Istituzione pubblica (sovvenzionata con denaro dei contribuenti) senza avere un minimo senso dell'Istituzione stessa, forse farebbe bene a trasferirsi in una Università privata o svolgere attività libero professionale. In più occasioni alcuni di voi (colleghi ospedalieri) mi hanno chiesto la chiara motivazione della messa in scena delle numerose convocazioni per l'elezione del Direttore della Scuola di Specialità, essendo io unico candidato. Come ho ben spiegato, è stato fatto di tutto pur di ostacolare la mia elezione, in attesa dell'arrivo del PROFETA (...)".

La nomina di De Luca (in questo specifico caso divenuta elezione), unico docente che per legge potrebbe assumere la direzione, è un criterio necessario per ottenere l'accreditamento della scuola di specialità in cardiologia, che pertanto rischia la chiusura da parte del Ministero. A danno degli specializzandi della scuola di cardiologia. Viene da chiedersi quale sia la ragione, se non per attendere l'espletamento del suddetto concorso di prima fascia e se non come possibile ritorsione per i ricorsi e le denunce fatte da De Luca.

Secondo quanto comunicato dal prof. De Luca al Miur, risulterebbe peraltro una grave anomalia, ovvero il fatto che l'ateneo abbia fatto risultare lo stesso De Luca direttore della Scuola di specializzazione, il che potrebbe significare un potenziale falso in atto pubblico.

Sottolineiamo che, secondo la documentazione in nostro possesso, le gravi irregolarità sono state, per tempo, già segnalate al Miur, da cui attendiamo che venga messa in atto prontamente la sua funzione di garanzia e di controllo, come previsto dalla legge.

La risposta che ci sentiamo di dare al nostro coraggioso e qualificato collega Prof. De Luca è che - ringraziandolo per la fiducia riposta in noi - il suo è un esempio di persona e studioso che non piega la testa di fronte a chiari soprusi subiti e che, nell'interesse della cittadinanza, degli studenti, dei pazienti, oltre che per difendere i propri legittimi diritti, denuncia per il rispetto delle regole, della trasparenza, della qualità del servizio e del merito. Una cosa possiamo dire al collega, al di là di quello che potremo ottenere rendendo nota la questione all'opinione pubblica e alla magistratura: nella battaglia di giustizia intrapresa, caro Giuseppe, non sei più da solo!

L'associazione "Trasparenza e merito" supporterà in tutti i modi che ha a sua disposizione l'azione di denuncia di situazioni e vicende come questa.


Ps. A proposito del nostro comunicato, ci è pervenuta in data 21 giugno da parte dell'Ufficio Affari Giuridici dell'Università del Piemonte Orientale, a firma del Rettore Gian Carlo Avanzi, la seguente comunicazione di precisazioni, che pubblichiamo per correttezza, riservandoci di tornare, a breve, sull'argomento con un nuovo comunicato e nuovi elementi e documenti:


"In linea generale, occorre sottolineare come la previsione normativa riguardante l’obbligo di vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo a soggetti esterni all’Università risponde proprio alla ratio di contrastare il malcostume legato a favoritismi nei confronti del personale interno a discapito del principio del merito.

Ciò è peraltro riconosciuto in primis negli scritti defensionali depositati in giudizio dallo stesso Prof. De Luca, dove si legge “il limite a monte della partecipazione alle procedure di chiamata ai professori interni è introdotto per evitare che seguendo la procedura “aperta” tutti i posti vengano ricoperti dai soli docenti interni e favorire la circolazione tra studiosi di diverse Università”.

Pertanto l’Ateneo scrivente, applicando la norma in esame, ha operato al fine di dare attuazione a quei principi verso cui, negli articoli in questione, viene paradossalmente accusata di mostrare spregio.

Venendo più in particolare alla accuse mosse, si osserva quanto segue:

1) Corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il concorso in questione è il primo concorso riservato ad esterni bandito dall’Università del Piemonte Orientale dall’entrata in vigore della Legge Gelmini. Tuttavia le ragioni di tale scelta sono da imputarsi al fatto che il concorso è stato bandito sulle risorse del Piano straordinario professori di prima fascia (Legge di bilancio 2016, art. 1, comma 206) e, per la prima volta, è stata apposta dal MIUR, sul punto organico assegnato a questo Ateneo, la riserva ai soli professori esterni. Tale argomentazione è stata ampiamente e diffusamente riportata nella motivazione degli atti della procedura e negli scritti defensionali depositati al TAR Piemonte e al Consiglio di Stato, il quale, da ultimo, con l’ordinanza di febbraio 2019 ha stabilito che “gli atti oggetto di impugnativa contengono una diffusa motivazione in ordine alle ragioni poste a base della indizione della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010”, ovvero con posto riservato a soggetti esterni all’Ateneo.

2) Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il Consiglio di Dipartimento avrebbe deliberato la richiesta di attivazione di un concorso aperto a interni ed esterni, poi smentito dagli atti successivi del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento ha invece deliberato la richiesta di attivazione di un concorso riservato agli esterni ex art. 18 comma 4 della Legge Gelmini e il Prof. De Luca, in data 11.10.2017, ha chiesto formalmente chiarimenti in merito al Rettore poiché, a suo dire, il sopra citato Organo avrebbe di fatto deliberato l’attivazione di una procedura aperta ma successivamente la delibera sarebbe stata modificata con l’indicazione, nell’estratto, del comma 4, procedura riservata agli esterni. Il Direttore di Dipartimento si attivava immediatamente e alla stessa data dell’11.10.2017 veniva convocato in via straordinaria il Consiglio di Dipartimento per il giorno 13.10.2017 allo scopo di verificare gli effettivi contenuti della deliberazione. Il Consiglio, alla presenza di n. 10 docenti su 13 (3 assenti giustificati), all’unanimità dei presenti, deliberava di confermare integralmente i contenuti della precedente deliberazione, con riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di reclutamento riservata agli esterni. Successivamente, in data 25.10.2017, il Consiglio di Dipartimento approvava i verbali delle sedute precedenti, confermando per la terza volta, all’unanimità, la volontà di ricorrere alla procedura di reclutamento riservata agli esterni.

3) La scelta dell’Università di annullare gli atti della procedura, anziché sospenderne gli effetti, è stata riconosciuta pienamente legittima sia dal TAR che dal Consiglio di Stato. In particolare, il TAR Piemonte, in data 10.10.2018, ha disposto la cessazione della materia del contendere in quanto, come ovvio, la pretesa del ricorrente a non essere escluso dalla partecipazione al concorso poteva dirsi pienamente soddisfatta dall’avvenuto annullamento degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato, in data 26.10.2018, ha a sua volta dichiarato infondato il ricorso per l’ottemperanza del Prof. De Luca (con il quale, appunto, si pretendeva che l’Università sospendesse gli atti anziché annullarli) e lo ha respinto ritenendo che l’Università, annullando gli atti della procedura e indicendone una nuova, “è andata molto oltre alla richiesta sospensione”, con piena soddisfazione della pretesa del ricorrente Prof. De Luca.

4) Con l’ordinanza adottata il 22.02.2019, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Prof. De Luca ma “ai soli fini di una sollecita definizione del giudizio di merito”, formula evidentemente finalizzata a soddisfare l’interesse pubblico legato alla copertura della posto da professore ordinario tuttora scoperto. Importante ribadire, a tal proposito, come l’ordinanza sopra citata riconosca che “gli atti oggetto di impugnativa contengono una diffusa motivazione in ordine alle ragioni poste a base della indizione della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010”, ovvero con posto riservato a soggetti esterni all’Ateneo. A breve si attende la pronuncia di merito del TAR Piemonte, di cui si fa riserva di dare tempestiva notizia.

5) La nomina dei docenti universitari di Area medica quali responsabili di Struttura ospedaliera non è di competenza dell’Università bensì, a norma di legge (D. Lgs. n. 517/99) e secondo l’art. 8 comma 6 del Protocollo d’Intesa Regione Piemonte – Università, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, il quale procede d’intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina. Tuttavia all’Università non è arrivato alcun input in tal senso da parte dell’Azienda Ospedaliera.

6) Nel pieno rispetto della normativa di Ateneo sono state regolarmente indette le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione alla quale appartiene il Prof. De Luca per ben tre volte nelle date 27 e 28 novembre 2018, 18 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019 e in nessuna delle tre sopra citate occasioni è stato raggiunto il quorum costitutivo e/o deliberativo necessario per l’elezione, come previsto dall’art. 40 dello Statuto di Ateneo. Si procederà a breve con l’indizione di un’ulteriore tornata elettorale.

7) Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui sarebbe stata affidata la Direzione della Scuola ad altro docente che riveste analogo incarico presso altra Scuola di specializzazione: vero è invece che, a seguito del cattivo esito della tornata elettorale del 27 e 28 novembre 2018 e al fine di garantire l’interesse pubblico alla funzionalità della Scuola, le funzioni e i compiti del Direttore sono stati attribuiti temporaneamente al Decano del corpo elettorale, senza alcuna nomina alla carica di Direttore, a nulla rilevando, quindi, che quest’ultimo sia Direttore di altra Scuola di Specializzazione.

8) Si respinge con forza l’accusa di “falso in atto pubblico” mossa con riferimento all’indicazione del Prof. De Luca quale “Direttore della Scuola” in sede di compilazione delle schede MIUR finalizzate all’accreditamento della Scuola. Tale indicazione è pienamente in linea con le disposizioni fornite dal MIUR al punto n. 1 delle relative FAQ, laddove si legge che, nelle more dell’elezione del Direttore, è possibile indicare quale Direttore il docente interno alla Scuola decano del Settore Scientifico disciplinare di riferimento. L’Ateneo ha provveduto in tal senso indicando il Prof. De Luca, avendo cura, sempre come richiesto dalle FAQ del MIUR, di inserire nel campo note la seguente precisazione: “nella sezione requisiti disciplinari è stato selezionato quale Direttore il nominativo del Prof. De Luca Giuseppe, essendo l’unico Professore del SSD specifico della tipologia della Scuola, nelle more dell’elezione del Direttore della Scuola."


Leggi l'ordinanza del Consiglio di Stato del 11 maggio 2018

Leggi l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2019




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