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Duro colpo a "inciuci" ai concorsi universitari: ok del tribunale ad accesso a mail fra commissari

Da un po' di tempo a questa parte i tanti ricorsi depositati nei tribunali della giustizia amministrativa da alcuni coraggiosi candidati partecipanti ai vari concorsi universitari - molti dei quali iscritti a "Trasparenza e Merito" - hanno dato luogo a sentenze importantissime (di Tar regionali e Consiglio di Stato) che hanno creato precedenti giuridici devastanti nei confronti di un sistema di reclutamento universitario italiano gestito, molto spesso, da atenei, dipartimenti e commissioni a livello personalistico e clientelare.

Rendiamo nota oggi una NOTEVOLE sentenza del Tar Pescara, pubblicata il 22 luglio 2019, che impone all'amministrazione pubblica, ovvero all'ateneo G.D'Annunzio - Chieti, di dar seguito all'accesso agli atti relativo ad alcune mail intercorse tra i commissari di un concorso, ricorso presentato da una candidata.

Scrivono e stabiliscono i giudici nella sentenza:

La ricorrente aveva ha chiesto, tra le altre cose, alla Università resistente l’accesso ai due messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione e ad una mail menzionata in uno dei verbali del concorso. L'Università aveva risposto che il settore detentore dei documenti ovvero il Settore Personale Docente e Rapporti con la Asl si riservava di chiedere parere sulla ostensibilità degli stessi documenti all’Area Affari Legali dell'ateneo ma l'attesa si era protratta nel tempo, tanto da spingere la candidata a rivolgersi al tribunale. Nella relazione depositata in giudizio dall'ateneo si spiegava che l'amministrazione "pur consapevole degli obblighi imposti ex legge 241/1990, non ha potuto soddisfare la richiesta della ricorrente non essendo in possesso del materiale in questione (...) per spirito di precisione si evidenzia che il contenuto delle mail, scambiate tra terminali privati, potrebbe essere di natura anche strettamente confidenziale o con riferimenti alla vita privata. Per la detta ragione, in alcun modo, la resistente può pretendere, anche in via coattiva, l’ostensione dello scambio epistolare intercorso tra i membri della Commissione." A questo punto il Tar ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei membri della commissione autori delle mail in questione ed ha accolto il ricorso, ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990, richiamandosi anche ad una sentenza del Consiglio di Stato (n. 906 del 2019). Le ragioni sono così state motivate: "nel caso in esame, come evidenziato dalla ricorrente, nel verbale n. 1 della commissione giudicatrice (di predeterminazione dei criteri di valutazione), a pag. 26, è scritto che “Il Segretario invia il verbale sin qui redatto a mezzo di posta elettronica agli altri commissari. Dopo ampia discussione collegiale, i Commissari predeterminano i criteri della valutazione come contenuti nel presente verbale. I commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati”, mentre nella successiva pag. 27 è specificato che “… la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione nei giorni 24, 27 e 30 luglio 2018 e di telefonate”; Ragion per cui, i giudici deducono che le email in questione hanno avuto a oggetto l’ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE e che sono pertinenti al procedimento in questione, sicché non possono essere qualificate come corrispondenza privata, salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame, come hanno già confermato, per altri casi e situazioni, precedenti pronunciamenti della giustizia. Conclude il Tar Pescara: "le medesime, inoltre, proprio perché citate per relationem nel verbale succitato devono essere acquisite al procedimento, sicché l’Amministrazione non può giustificare la mancata ostensione con la propria inottemperanza all’obbligo di acquisizione" , dunque, "le parti contro interessate sono obbligate, ai sensi dell’articolo 60 cpa, a collaborare con l’Amministrazione al deposito in giudizio delle succitate email, nei limiti sopra chiariti, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza".


L'Associazione prende atto con soddisfazione di queste sentenze che sono di buon auspicio per il futuro del reclutamento negli atenei italiani che dovrà essere improntato su trasparenza e massima pubblicità di tutte le fasi delle procedure concorsuali.


Leggi la sentenza integrale del Tar Pescara del 22 luglio 2019



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