L'Associazione "Trasparenza e Merito" sottoscrive e appoggia, con questo comunicato, la dichiarazione rilasciata ieri dalla collega ricercatrice Agnese Rapposelli, e si riserva di tornare sull'argomento in modo più approfondito non appena sarà pubblicato il testo della sentenza del GUP del Tribunale di Pescara:
"Prendo atto della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP del Tribunale di Pescara che, in ordine di tempo, segue quelle pronunciate dal TAR Abruzzo Pescara (che ha riconosciuto la violazione del decreto ministeriale n. 243 del 2011 da parte della Commissione) e dal Consiglio di Stato che ha confermato tale sentenza.
Attendo il deposito delle motivazioni della sentenza di ieri per conoscere le ragioni che hanno portato il GUP a tale decisione. Leggo da alcuni articoli di stampa ("Il Centro", "Il Messaggero", 27 novembre 2020) che sull’esito di ieri avrebbe inciso la modifica introdotta dal cd. Decreto Semplificazioni che ha ristretto la portata applicativa del reato di abuso di ufficio alle sole violazioni di legge e degli atti aventi forza di legge nonché alla sola attività amministrativa non discrezionale.
Se così fosse dovrei, con delusione, prendere atto del fatto che in Italia, da settembre 2020, aggiungere, quando è già scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, titoli ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale che, su richiamo della Legge Gelmini, regola i concorsi pubblici da ricercatore universitario, non è più reato. E questo, nonostante tale comportamento determini – come chiarito dal TAR nella sentenza n. 140 del 2018 che mi ha riguardato – “un’inevitabile alterazione della par condicio dei concorrenti che devono essere posti in condizione di conoscere sin dalla pubblicazione del bando quali sono i titoli oggetto di valutazione da allegare alla domanda di partecipazione.”"
Leggi l'articolo integrale su "Il Centro" del 27 novembre 2020
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