E' stata depositata il 1 ottobre 2019 una epocale sentenza della Procura Generale della Corte dei Conti che rendiamo nota a tutti gli iscritti e associati di "Trasparenza e Merito" perché dimostra che le nostre battaglie portano sempre, se non è oggi sarà domani, importanti risultati per la collettività. Si tratta del tema, da noi più volte sollevato in ricorsi e denunce, del conflitto di interessi tra valutatori e valutati ai concorsi pubblici.
Ebbene, secondo le motivazioni della sentenza n. 352 del 2019, il presidente della commissione di concorso che non si sia astenuto in presenza di un conflitto di interessi anche potenziale, conflitto confermato dal giudice amministrativo che lo ha annullato, è responsabile di danno erariale. La quantificazione del danno subito dall'ente ammonta a tutte le spese inutilmente sostenute per la procedura concorsuale illegittima (le spese per l'indizione del concorso, quelle per il personale impiegato e, infine, le spese legali pagate dall'ente nel contenzioso amministrativo).
La Procura Generale della Corte dei Conti ha infatti rinviato a giudizio il dirigente nominato presidente di una commissione di concorso, reo di non aver evidenziato sin dall'inizio il conflitto di interessi con due candidati (riferito sia a un legame professionale stabile con un candidato, sia al legame sentimentale tra un'altra candidata e il figlio). Secondo i giudici contabili si tratta infatti di "violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento". Il presidente di commissione aveva proposto appello, sostenendo che i giudici non potessero far riferimento esclusivo alle motivazioni della Giustizia amministrativa e che sarebbe stata necessaria, nella fase della procedura concorsuale, la richiesta di ricusazione da parte dei candidati, ma la Corte d'Appello, ritenendo infondate queste ragioni, ha confermato la sentenza gravata.
Infatti, secondo i giudici, il presidente della commissione di concorso avrebbe dovuto evidenziare nella prima riunione utile le possibili situazioni di potenziale incompatibilità con i candidati, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis della legge 241/1990 che impone a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono nel procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Questo aspetto è stato rilevato sia dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8/1999; Tar Calabria, sezione II, n. 139/2013) che da quella contabile, ed è dunque ormai un dato acquisito dal punto di vista giurisprudenziale.
E' bene , dunque, che siano i diretti responsabili delle irregolarità e non la collettività, cioè i cittadini, a pagare il danno di un concorso irregolare.
Si tratta di un ulteriore importantissimo segnale di civiltà giuridica che dovrà mettere in guardia quelle commissioni di concorso e quegli atenei che non rispettano le regole sul conflitto di interessi, abusando di soldi pubblici.
Leggi il testo della sentenza della Corte dei Conti n. 352 del 2019
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