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Ateneo di Pisa, annullato l'ennesimo concorso. La vincitrice è incompatibile

Il Tar accoglie il ricorso di un escluso e azzera tutti gli atti della procedura. La docente non poteva partecipare perché aveva già avuto incarichi a contratto nell'ateneo. A fare ricorso ed ottenere la sentenza favorevole è stato un iscritto della prima ora a "Trasparenza e Merito", il collega Giacinto Cerviere. Del caso ne avevamo parlato in un comunicato dal titolo "Incandidabilità per falsa dichiarazione della vincitrice di un concorso all'Università di Pisa" ed aveva scritto una lettera di diffida, allo stesso ateneo, al Miur e all'Anac, l'Osservatorio indipendente sui concorsi universitari. Ma evidentemente non era servito a nulla, come accaduto più volte in passato con le segnalazioni di questo tipo alle autorità competenti.

Scrive Pietro Barghigiani sulle pagine de "Il Tirreno":

"Pisa. Lo avevano dichiarato idoneo a un posto di docente di seconda fascia. Solo che poi la nomina era arrivata per una candidata che non aveva i requisiti per partecipare alla procedura. Ci aveva provato il professor Giacinto Cerviere, in organico all'ateneo di Napoli Federico II, a far capire all'università pisana che l'esito della valutazione comparativa non era legittimo. Un confronto senza sbocchi. Se non quello di rivolgersi al Tar e ottenere l'accoglimento del ricorso. In pratica i giudici amministrativi hanno annullato i provvedimenti impugnati così come aveva invocato il docente. Motivo? La concorrente aggiudicataria che ora si è vista annullare la nomina aveva svolto attività di docenza a contratto nel triennio precedente alla valutazione. Un elemento ostativo all'assegnazione del posto. La cattedra è quella di professore universitario di seconda fascia di Progettazione architettonica. Dichiarato idoneo, Cerviere non viene chiamato. La convocazione con la buona notizia arriva, invece, per la professoressa Lina Malfona. "La vincitrice non avrebbe potuto partecipare alla procedura trovandosi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 della legge 240/2010 per il fatto di aver prestato servizio in favore dell'ateneo pisano come professore a contratto nel triennio precedente alla sua indizione" è la base del ricorso accolto dal Tar. L'Università si è difesa sostenendo che una recente sentenza del Consiglio di Stato dà "la possibilità di partecipare alle selezioni riservate agli esterni da parte dei professori a contratto". Secondo i giudici amministrativi la professoressa Malfona ha svolto a tutti gli effetti una attività di docenza intrattenendo con l'università di Pisa un rapporto di servizio per una attività non marginale che a pieno titolo rientra nelle maglie dell'art. 18 della 240/2010. La docente in questione ha argomentato le sue ragioni sottolineando che "l'inclusione dei professori a contratto nella categoria degli interni non ammessi a partecipare alle selezioni determinerebbe l'incostituzionalità della norma e violazione del principio di razionalità/ragionevolezza". Tesi respinta dal tribunale amministrativo (...) E la cattedra di Progettazione architettonica torna vacante in assenza di impugnazioni al Consiglio di Stato."


Leggi l'articolo integrale sul "Tirreno" del 29 novembre 2019

Leggi la sentenza del Tar Toscana del 21 novembre 2019

Leggi la lettera dell'Osservatorio indipendente sui concorsi universitari dell'8 gennaio 2018



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