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UniFi Chimica: Tar, stop al concorso, la vincitrice convive col prof ed è in conflitto di interessi


La selezione per un posto di professore associato a Chimica, Università di Firenze (il settore disciplinare del rettore): secondo i giudici del Tar Firenze la relazione stabile (con figli) è parificata alle nozze e la legge vieta la partecipazione ai coniugi dei docenti. Il concorso è stato, dunque, annullato perché il conflitto di interessi dovuto alla convivenza ha reso illegittima la procedura. L'articolo di Gerardo Adinolfi su "Repubblica" (ed. Firenze).


Una convivenza stabile e di lunga durata deve essere equiparata a un matrimonio. E per questo motivo la ricercatrice vincitrice del concorso per professore associato nel Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze non avrebbe dovuto neanche essere ammessa al bando, perché convivente con un professore dello stesso dipartimento con cui ha avuto anche dei figli. Un rapporto consolidato, di comprovata stabilità e noto all'interno dell'ateneo, che per il Tar Toscana avrebbe dovuto però comportare l'esclusione della candidata dal concorso per evitare "il rischio di una disparità di trattamento".

I giudici amministrativi , in una sentenza destinata a creare un precedente, soprattutto se confermata dal Consiglio di Stato, hanno annullato gli atti del concorso con cui il rettore Dei aveva approvato la procedura. Tutti i protagonisti di questa storia sono anonimi, perché il Tar ha stabilito l'oscuramento delle generalità per evitare l'identificazione delle parti.

Per i giudici l'Università di Firenze ha violato l'articolo 18 della legge 240/2010 che prevede che ai concorsi non possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce il concorso o con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. E l'Università di Firenze si è dotata di un regolamento che segue queste regole prevedendo l'esclusione per i matrimoni ma non per i rapporti di convivenza. Un errore, secondo il Tar, perché convivenza more uxorio e matrimonio "non hanno differenze giuridicamente apprezzabili". E soprattutto perché la legge sta sempre più equiparando i due rapporti dando ai conviventi "maggiori diritti, obblighi e tutele".

Il Tar, nel motivare la sua decisione, spiega cosa avviene nei doversi ambiti: per l'adozione dei minori, ad esempio, la legge "reputa realizzato il requisito della stabilità anche quando i coniugi hanno convissuto stabilmente e continuativamente prima del matrimonio per un periodo di almeno tre anni". Per le violenze all'interno della famiglia, invece, il codice civile equipara il convivente alla moglie o al marito. La legge sulla procreazione assistita consente l'accesso alle coppie coniugate ma anche alle coppie conviventi. E ancora i conviventi possono essere scelti come amministratori di sostegno. Per non parlare della legge del maggio 2016 che ha regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e che i giudici considerano "il punto di approdo del percorso di progressivo avvicinamento delle convivenze ai diritti e agli obblighi del matrimonio".

E allora, per il Tar, lo stesso deve valere per i concorsi universitari: "la dichiarazione di idoneità di un candidato legato da uno stabile rapporto di convivenza more uxorio con un professore associato dello stesso dipartimento risulta ILLEGITTIMA perché sussiste l'esigenza di evitare interferenza nella chiamata dei professori o dei ricercatori che possano derivare dal rapporto di stretta familiarità con soggetti già appartenenti alla struttura che effettua la chiamata".

L'Università, nell'opporsi al ricorso, aveva avanzato l'impossibilità di accertare la convivenza. Tesi respinta dal Tar: per i giudici sarebbe bastata la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tutto ciò il Ministero (Miur) è rimasto silente o inerte, nel procedimento si è costituito solo formalmente.

Spiace molto dover constatare che, proprio come un tempo accadeva con la corte costituzionale, ben più avanti della classe politica, nell'interpretazione e applicazione corretta delle leggi, secondo lo spirito di uguaglianza, democrazia e giustizia sanciti dalla Costituzione, così oggi accade con i tribunali della giustizia amministrativa, costretti a richiamare la pubblica amministrazione, e in altri casi il ministero (Miur) stesso, al rispetto della legge, contro la discriminazione, il non pari trattamento, l'ingiustizia e l'abuso costante (si veda la recente sentenza del Consiglio di Stato sull'idoneità alla abilitazione scientifica nazionale).


Leggi l'articolo cartaceo su "Repubblica" (ed. Firenze) del 21 marzo 2019

Leggi la sentenza integrale del Tar Toscana pubblicata il 12 marzo 2019



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