Fioccano le sentenze dei tribunali amministrativi che sanzionano e annullano concorsi irregolari negli atenei italiani. Sono centinaia e centinaia ormai. Si rischia di perdere letteralmente il conto.
E' recentissima (11 novembre) una nuova sentenza del Tar della Lombardia che annulla un concorso per professore associato in Filosofia Politica bandito dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università statale di Milano.
Secondo il bando del concorso e secondo i criteri stessi che si era data la commissione giudicatrice, per poter valutare comparativamente e in modo motivato i candidati e così individuare il punteggio nella graduatoria finale, occorre "determinare volume, intensità e continuità dell’attività didattica frontale, oggetto di attribuzione del punteggio" attraverso i titoli presentati nei curricula. Ebbene a quanto pare, a questo concorso, la candidata poi risultata vincitrice, nel proprio curriculum vitae, aveva indicato vagamente vari corsi di Laurea tenuti presso l’Università degli Studi di Milano, nel periodo 2003/2019, in cui la stessa aveva prestato attività di docenza, senza specificarli, senza fornire, in sostanza, elementi per una valutazione oggettiva. "Questo perché - hanno sostenuto gli avvocati della vincitrice nelle memorie - sarebbe un dato di fatto irretrattabile". Viene da chiedersi su quali elementi concreti si sia basata la commissione per attribuire i punteggi.
Ed ecco che rispondono icasticamente - per non dire ironicamente - i giudici del Tar nella sentenza:
"Il ricorso va accolto, tenuto conto che, tanto il bando che i criteri indicati dalla Commissione, hanno in sostanza prefigurato un meccanismo automatico di assegnazione dei punteggi, senza tuttavia che la documentazione prodotta dalla controinteressata contenesse le informazioni a ciò necessarie, e senza che la stessa Commissione ne abbia comunque motivato l’assegnazione. In sostanza, alla luce dei criteri prefissati, non è possibile comprendere sulla base di quali elementi i punteggi sono stati attribuiti, ciò che vizia irrimediabilmente gli esiti della procedura (...) Ciò che conferma tuttavia l’illegittimità dell’operato della Commissione, che non li aveva a disposizione, né ha indicato se e dove ha potuto desumerli."
Leggi la sentenza integrale del Tar Lombardia del 11 novembre 2020
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