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Presidente Avvocati Penalisti di Foggia:la depenalizzazione di fatto dell'abuso innominato d'ufficio

Pubblichiamo e condividiamo il comunicato del Presidente dell'Associazione Avvocati Penalisti di Foggia, Avv. Paolo D'Ambrosio, intitolato "Depenalizzazione di fatto dell'abuso innominato d'ufficio".


DEPENALIZZAZIONE DI FATTO DELL’ABUSO INNOMINATO D’UFFICIO

"Sembra incredibile ma è vero!

Il governo guidato dal Movimento 5 Stelle, ovvero dal partito politico che più di qualunque altro nella storia repubblicana del nostro Paese si era proposto come interprete dell’antipartitocrazia, avversario della vecchia politica autoreferenziale e distaccata dai cittadini, animato dall’ambizione di giungere ad una vera democrazia diretta che restituisse il potere al popolo, ha finito con lo spazzare via la norma del nostro codice penale che rappresentava un vero baluardo di tutela dei cittadini contro gli abusi e le ingiustizie commessi da chi amministra la cosa pubblica, fondamentale presidio di garanzia della legalità dell’azione dei “governanti”. Sì, perché lo scopo del reato di abuso di ufficio era proprio quello di impedire che, anche al di fuori delle classiche ipotesi di mercimonio della funzione pubblica, questa potesse piegarsi a questo o a quello interesse particolare, ovvero, potesse anche solo danneggiare taluno o avvantaggiare altri. È pur vero che, da molti anni ormai, il dibattito infervorava sui limiti del sindacato della giustizia penale, inteso come l’ambito oltre il quale la discrezionalità politico-amministrativa non fosse penalmente censurabile, anche a prescindere dalla finalità perseguita o dal risultato ottenuto. Ma immaginare che, dopo tutte le vicende attraversate dall’inviso art.323 c.p., questo potesse finire relegato -con un semplice decreto del governo, quasi ironicamente denominato decreto semplificazioni - a sanzionare le sole violazioni di norme di legge che prevedono “specifiche regole di condotta”, senza più contemplare tutti quei regolamenti che avevano ricevuto proprio dalla legge il compito di normare l’attività politica e amministrativa, richiede davvero uno sforzo di fantasia. Le leggi, infatti, che prevedono specifiche regole di condotta, sembrano ormai davvero difficili da trovare in un sistema normativo in cui, da alcuni decenni, la legge dettava i principi generali ed i regolamenti venivano chiamati ad attuarli. Se poi si considera che interi ambiti dell’attività pubblica sono interamente normati da fonti formalmente “subprimarie” (anche se sostanzialmente primarie perché trovano in quelle la prima ed unica disciplina dell’attività pubblica) ben si comprende perché parlare di depenalizzazione non costituisce affatto un’iperbole. Anzi, questo essendo indubbiamente lo scenario in cui dovrà muoversi l’interprete, “amor di popolo” può solo augurarsi che la giurisprudenza possa prodursi in uno dei suoi “soliti” sforzi interpretativi, per non arrendersi all’idea depenalizzante della riforma. In fondo, se una norma esiste, è perché deve trovare applicazione, altrimenti sarebbe stata abrogata! Ed allora la “mission” interpretativa appare tutta rivolta alla possibilità di intravedere nelle norme di legge, quand’anche nate per dettare regole generali, anche delle specifiche regole di condotta volute dal nuovo abuso d'ufficio, nella consapevolezza che i principi regolatori dell’agire umano sono sempre regole di condotta e la specificità delle stesse è sempre funzione di una valutazione comparativa, come tale sempre riconoscibile, entro certi limiti e gradi. D’altra parte, è la stessa norma che sembra tradire questo (retro-)pensiero quando prevede pure che dalle norme di legge violate “non residuino margini di discrezionalità”, come a dire che la specificità delle regole di condotta è relativa e la vera discriminante è nella non discrezionalità del potere attribuito dalla norma violata. Senonché, per stabilire se sussistono margini di discrezionalità nell’esercizio del potere, non sembra potersi prescindere dal considerare tutte le norme, ivi comprese quelle secondarie, che la legge ha chiamato a delimitare la discrezionalità del potere. Potrebbe esser questo il modo per recuperare, nel perimetro della fattispecie incriminatrice, l’immane congerie di condotte, tutte chiaramente abusive, che ne resterebbe fuori sol perché, pur avendo violato, ad es., il regolamento ministeriale contenente la disciplina dettagliata delle regole e dei principi già previsti dalla legge che lo ha delegato, non avrebbe violato specifiche regole di condotta direttamente previste dalla ridetta legge. Un percorso arduo, ma non impossibile, sicuramente giustificato dai principi fondamentali di una democrazia." Foggia, 11 dicembre 2020


Avv. Paolo D'Ambrosio (Presidente dell'Associazione Avvocati Penalisti di Foggia)


Leggi il comunicato dell'Avv. D'Ambrosio del 11 dicembre 2020



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