Pubblichiamo la lettera che abbiamo inviato, insieme con l’ "Osservatorio indipendenti dei concorsi universitari", su segnalazione di un nostro collega iscritto a "Trasparenza e Merito". E’ indirizzata al rettore dell’Università La Sapienza, al direttore del dipartimento di Chirurgia generale, al Ministro del Miur e all’Anac.
Si tratta di un bando per una procedura valutativa di chiamata di un posto di professore ordinario (nel settore concorsuale 06/L1 e settore scientifico disciplinare MED/41) in Anestesiologia che conteneva elementi di irregolarità. Il bando indicava un dettagliato profilo, talmente restrittivo da «scoraggiare i potenziali candidati», contrariamente a quanto prevedono la legge 240/2010 e la Carta europea dei ricercatori.
Gli art. 18 e 24, comma 2, della Legge 240/2010, prevedono infatti la possibilità di inserire nei bandi un profilo «esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari» (punto a); il medesimo comma specifica che i bandi e i regolamenti di Ateneo devono attenersi ai «principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori», che, alla Sezione 2, «Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori», paragrafo «Assunzione», precisa: «gli annunci [...] non dovrebbero richiedere competenze così specifiche da scoraggiare i potenziali candidati».
Infatti, in palese violazione degli art. 18 e 24, comma 5 e 6 della L. n. 240/2010 e del D.M. 4 agosto 2011, il bando si è discostato dal disposto normativo fin dalla predisposizione dei criteri comparativi, laddove prevedeva di tenere conto degli incarichi ricoperti come “direttore e/o coordinatore di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca” criterio che in una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 può essere soddisfatto da un solo candidato e “direzione di unità semplici e complesse attinenti alla disciplina oggetto del bando”, criterio quest’ultimo che oltre a non aver alcun fondamento nelle normativa sopra richiamata, non trova alcuna giustificazione anche sul piano logico, tenuto conto delle finalità e dell’oggetto della procedura valutativa (trattasi di procedura per la chiamata di un professore universitario e non di una selezione per incarico di unità operativa complessa).
Molto tardivamente dopo la pubblicazione del bando ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con un decreto del rettore la procedura valutativa veniva annullata d’ufficio, in quanto i criteri di valutazione comparativa dei candidati riportati nel bando di indizione della su indicata procedura valutativa non erano conformi a quanto deliberato dal consiglio di dipartimento di Chirurgia Generale. Lo stesso giorno, sempre con decreto del rettore, veniva rinnovata la medesima. In questa nuova procedura valutativa sono stati illegittimamente inseriti ulteriori e gravi aspetti di profilazione. Infatti, in aggiunta ai sopramenzionati criteri comparativi che includono gli incarichi di “direttore e/o coordinatore di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca” e “direzione di unità semplici e complesse attinenti alla disciplina oggetto del bando”,
è stata introdotta nella valutazione comparativa il criterio:
“continuità nell’attività di ricerca di tipo traslazionale applicata alla clinica in particolare incentrata nell’ambito dei trapianti d’organo, dell’insufficienza epatica terminale, dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica, delle metodiche di depurazione extracorporea e delle rigenerazioni e conservazione degli organi a scopo di trapianto”.
Il risultato è un bando ANCORA PIU’ PROFILATO, i cui profili indicati richiedono specifici requisiti (all’interno del SSD Med/41) che coincidono “sorprendentemente” con quelli di un candidato interno del dipartimento di Chirurgia Generale, gettando una luce sinistra sulla correttezza della procedura.
In forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1 lett. a, della stessa legge n. 240/2010, l’introduzione di questi criteri non solo è palesemente illegittima, ma viola la normativa di riferimento come ribadito da precedenti sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato.
La normativa vigente è chiara, e lo ha richiamato recentemente, più di una volta, lo stesso Ministro Fioramonti, nell’indicare che la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Ciò all’evidenza riguarda in particolare la fase della valutazione comparativa. Più nel dettaglio una procedura comparativa individua il "profilo" del candidato [...] e una specifica "tipologia di impegno scientifico, didattico e clinico". Ma simili indicazioni [...] sono legittime a condizione che esse vengano intese [...] quali "informazioni" circa i compiti che saranno in futuro assegnati al vincitore del concorso, mentre sono illegittime ove venissero intese quale parte integrante del profilo scientifico richiesto, in grado quindi di orientare la valutazione comparativa a vantaggio di candidati che abbiano svolto una esperienza scientifica coerente con quella indicata nel bando".
Come è noto, la profilatura, inaccettabile già nei concorsi per ricercatore, è inconcepibile nel caso di concorsi per professori di prima fascia perché confligge con la libertà di ricerca che è propria di un professore di prima fascia.
Esiste inoltre una INCREDIBILE ANALOGIA nella profilazione tra queste due procedure comparative ed altre due per identica posizione di prima fascia MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale) del gennaio e del maggio 2018, di cui la prima è stata annullata in auto tutela e la seconda è oggetto di ricorso al TAR Lazio, tutt’ora pendente ed in attesa di udienza di merito.
Per questa ragione si chiede alle istituzioni preposte di annullare la procedura valutativa in oggetto, riformulandola in modo da garantire il rispetto della legge 240/2010 e della Carta europea dei ricercatori.
Leggi la lettera indirizzata all'Università La Sapienza, Miur, Anac del 6 ottobre 2019
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