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Cassazione: il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con concorso irregolare è nullo

Aggiornamento: 2 set 2019

Sembrerebbe questa un'ovvietà ma purtroppo in realtà, in Italia, non lo è affatto. Abbiamo assistito, troppo spesso, a casi di concorsi pubblici irregolari (bandi per ricercatore t.d) certificati da sentenze dei tribunali ma la Pubblica Amministrazione, nella fattispecie gli atenei, non hanno revocato o hanno eluso per anni la revoca del contratto sancito da concorso illegittimo.

Lo ha confermato una recentissima sentenza (n. 21528 del 20 agosto 2019) della Cassazione, la Suprema Corte, sezione Lavoro, nella quale c'è scritto che nella Pubblica Amministrazione, dunque anche nell'Università, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del CORRETTO espletamento del concorso pubblico (previste dall’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 e del combinato disposto del richiamato articolo lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. n. 487/1994), la mancanza o l’illegittimità delle procedure concorsuali si traduce in un VIZIO GENETICO del contratto, affetto, pertanto, da nullità. Pertanto l'annullamento del concorso, in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione stessa o a seguito di sentenza della giustizia, sulla cui base era stato stipulato il contratto di lavoro, porta a considerare decaduto il rapporto di lavoro e di non darvi ulteriore esecuzione.

L’art. 97, comma 3, della Costituzione, infatti, impone l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, e secondo l’art. 51, comma 1, i cittadini accedono agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Sulla scorta di tali principi costituzionali, l’art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 così prevede: "L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: tramite procedure selettive…volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno".

I fatti che hanno portato alla conferma di questa sentenza della Cassazione sono relativi ad una Pubblica Amministrazione che aveva proceduto all’annullamento in via di autotutela di un contratto di lavoro sottoscritto a seguito di una procedura concorsuale risultata irregolare (perché riservata esclusivamente a soggetti già dipendenti e non anche ad “esterni” per come imposto dalla vigente normativa). Il lavoratore vincitore della procedura irregolare, visto interrompere il rapporto di lavoro, aveva fatto ricorso al Tribunale di Rimini affinché accertasse e dichiarasse l’illegittimità della “revoca” unilaterale operata dalla Pubblica Amministrazione in via di autotutela. La domanda veniva rigettata in primo grado e la decisione viene confermata anche in secondo grado: la Corte d’Appello di Bologna ribadisce la legittimità della “revoca” del contratto.

Come potete vedere, iniziano ad affastellarsi giorno dopo giorno sentenze su sentenze, dalla giustizia amministrativa, al giudice del lavoro, fino al tribunale penale, che cristallizzano il principio secondo cui un pubblico concorso deve svolgersi attraverso procedure trasparenti e regolari, pena l'incorrere di reati gravi e di rischi precisi da parte dei funzionari della pubblica amministrazione (commissari, uffici di reclutamento, direttori di dipartimento, rettori) che non permettono il corretto funzionamento e il regolare andamento della pubblica amministrazione. Come si dice, uomo avvisato...

Leggi il testo integrale della sentenza della Cassazione - sezione Lavoro, del 20 agosto 2019



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