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Atto ispettivo Università: "rientro dei cervelli" o "rientro degli amici" tramite chiamata diretta?

Pubblichiamo il testo dell'interrogazione parlamentare presentata al Senato della Repubblica da alcuni parlamentari indipendenti del Gruppo Misto e indirizzata alla Ministra dell'Università e Ricerca.


Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03089


Atto n. 3-03089 Pubblicato il 15 febbraio 2022, nella seduta n. 403 CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI -

Al Ministro dell'università e della ricerca. -


Premesso che:


il Ministro in indirizzo si è di recente espresso a favore di una riforma del sistema di reclutamento universitario, tale da portare, fra l'altro, alla soppressione delle valutazioni comparative riservate ai soli candidati interni;

nelle università italiane tutti i concorsi indetti ai sensi della legge Gelmini (legge n. 240 del 2020) vengono vinti quasi sempre dagli interni;

sussiste (ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) la possibilità per gli atenei italiani di procedere, usufruendo di un cofinanziamento ministeriale, alla chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

attualmente tali chiamate dirette si prestano ad essere strumento inattaccabile per cooptare amici, amici di amici, futuri parenti e così via, occupando posizioni che non si vuole rischiare che siano assegnate, tramite concorso pubblico, a soggetti altrettanto o più meritevoli, ma meno graditi. Soprattutto se questi ultimi, anche interni all'ateneo che ricorre alla chiamata diretta dall'estero, non sono allineati e organici alla visione e al modus operandi di chi di fatto decide, ovvero i professori ordinari. E, ancor più, se il prescelto per la chiamata diretta non è in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), e quindi non avrebbe i requisiti per risultare vincitore in una valutazione comparativa ai sensi della legge Gelmini, artt. 16 e 18;

le procedure di chiamata diretta dall'estero consentono agli atenei di cooptare i soggetti più graditi, senza alcuna pubblicità della procedura, senza alcuna comparazione con altri possibili interessati, senza alcuna corrispondenza con le reali esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo, snaturando e tradendo il concetto ed i contenuti della discrezionalità dell'amministrazione, nonché causando gravissime disparità di trattamento: da una parte, il lungo iter del reclutamento ordinario ex artt. 16 e 18 della legge Gelmini (ASN, valutazione comparativa, chiamata); dall'altra, una chiamata diretta, anche per un settore e una posizione non previsti nella programmazione triennale dell'ateneo, senza valutazione approfondita, e, in alcuni casi, senza che l'ateneo si sia dotato di un regolamento ad hoc;

alle (rarissime) contestazioni, da parte degli interni cui queste chiamate dirette dall'estero precludono ogni possibilità di progressione di carriera, o di chi comunque denuncia le irregolarità di un procedimento non conforme ai principi della buona amministrazione della cosa pubblica, gli atenei e il Ministero rispondono "chiudendosi a riccio";

visto che, sempre per quanto risulta:

un esempio illuminante sarebbe offerto da un procedimento di per sé opacissimo dell'università "Alma Mater Studiorum" di Bologna, dal maggio 2021 oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna (RG n. 382/2021), in relazione al quale il Ministero ha a lungo opposto resistenza ad ogni istanza di accesso agli atti da parte del ricorrente, con buona pace delle due decisioni (del 3 giugno e 27 ottobre 2021) a lui favorevoli della commissione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'accesso agli atti della pubblica amministrazione;

nel caso di specie, attraverso una chiamata diretta dall'estero è stato possibile all'ateneo, senza alcuna istruttoria di merito e sulla sola base della decisione autoreferenziale di un gruppo di ordinari, chiamare un docente di storia antica, che ha sempre e solo insegnato storia antica, ad insegnare archeologia (romana), che non ha mai insegnato, in un ruolo (ordinario) per il quale non ha neppure l'abilitazione scientifica nazionale, e addirittura con una classe stipendiale superiore a quanto gli sarebbe spettato per l'anzianità di servizio maturata nella sede estera;

per di più, al docente così chiamato è stato concesso di mantenere, oltre al nuovo ruolo, a tempo parziale, anche l'incarico di full professor nell'università estera, nonostante per lo stesso "Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità" dell'Alma Mater l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati (art. 2, comma 1, lettera a)) risulti incompatibile con lo status di professore, indipendentemente dal regime di impegno prescelto;

in seguito a tale chiamata, nel Dipartimento che ha promosso la chiamata diretta, dei due professori associati del settore sul quale è stata fatta ricadere la chiamata (archeologia romana), l'uno, con abilitazione al ruolo di ordinario, ha chiesto ed ottenuto il passaggio ad altro dipartimento. L'altro, dopo aver presentato a tutte le cariche e gli organi di ateneo di competenza, e poi al Ministero, puntuali e documentate segnalazioni, tutte rimaste inascoltate, si è rivolto al TAR, con un ricorso (RG 982/2021) oggi arrivato già ai terzi motivi aggiunti;

risulta, altresì, che il nulla osta del Ministero, necessario all'ateneo di Bologna per ottenere il cofinanziamento ministeriale, si è fondato solo sul "mero esame estrinseco" del curriculum del candidato, affidato dal Ministero alla commissione ASN (2018-2020, archeologia) in carica in quel momento. Di tale commissione, inoltre, faceva parte anche uno dei docenti dell'ateneo di Bologna che già in quella sede aveva promosso, sostenuto e votato la chiamata diretta in questione, e che, nonostante l'evidente conflitto di interessi, non ha voluto astenersi dalla valutazione;

di conseguenza, il professore ordinario che, come membro del consiglio di dipartimento ha voluto e votato la chiamata diretta dall'estero come ordinario di archeologia (romana) di un docente di storia antica privo di abilitazione alla prima fascia, ha poi, in veste di commissario ASN, e sulla sola base di un mero esame estrinseco del curriculum, giudicato idoneo, per un settore scientifico disciplinare al quale quel curriculum non corrisponde, il candidato da lui stesso scelto e sostenuto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa dare spiegazioni in merito all'uso quanto meno disinvolto che alcuni atenei fanno di una norma che, piuttosto che incentivare il "rientro dei cervelli", prospettazione già offensiva in sé per chi ha avuto il coraggio di restare, e di lottare per affermare principi diversi da quelli tuttora dominanti, sembra piuttosto favorire il "rientro degli amici", ovvero di coloro che sono graditi, al di fuori di qualsivoglia pubblicità del procedimento, di qualsivoglia comparazione con altri interessati, di qualsivoglia programmazione scientifica e didattica e di qualsiasi istruttoria di merito;

se possa dare spiegazioni sul permanere di una così grave disparità di trattamento fra la "corsia preferenziale" costituita dalla chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio e il reclutamento ex artt. 16 e 18 della legge Gelmini;

se ritenga corretto che il nulla osta ministeriale (con il conseguente uso di fondi pubblici) ad una proposta di chiamata diretta dall'estero possa fondarsi esclusivamente su un mero esame estrinseco del curriculum del candidato;

se possa chiarire perché il Ministero consenta che una proposta di chiamata diretta sia valutata dal commissario ASN già promotore e sostenitore, nell'ateneo proponente, di quella stessa candidatura.


Leggi il testo (in pdf) dell'interrogazione parlamentare al Senato del 15 febbraio 2022



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