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UniVerona: il Dip.di Lingue non può annullare il posto già chiamato,il Tar invia gli atti in Procura

Importantissima sentenza della Giustizia amministrativa contro un Dipartimento universitario: i giudici del Tar trasmettono gli atti in Procura!


L'Ateneo di Verona aveva indetto nel 2017 la procedura per un posto di Professore associato (art. 18 della legge 240/2010) per il settore Settore scientifico disciplinare di Letteratura Francese presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.

Al concorso partecipavano due candidati, una ricercatrice a tempo indeterminato e il collega Riccardo Benedettini, titolare presso lo stesso ateneo di un contratto di collaborazione ad attività di ricerca e iscritto a "Trasparenza e merito", il quale, dopo aver fatto regolare accesso agli atti e individuato palesi irregolarità, ha fatto ricorso al Tar. La commissione giudicatrice, alla fine dei lavori, aveva ritenuto idonei entrambi i candidati, attribuendo a Benedettini il giudizio complessivo di “ottimo”, mentre alla controinteressata il giudizio di “discreto” sulle pubblicazioni e di “sufficiente” sull'attività didattica. I giudizi della commissione venivano portati all'attenzione del Consiglio di Dipartimento e del suo Direttore, i quali deliberavano, nel maggio 2017, di NON PROCEDERE AD ALCUNA CHIAMATA DEL POSTO (né del più meritevole, né dell'altra candidata risultata idonea) perché alla riunione non sarebbe stato raggiunto il numero minimo dei membri per la votazione, svoltasi peraltro a scrutinio segreto.

A seguito di ciò, la stessa Presidente della commissione giudicatrice, aveva provveduto a chiedere spiegazioni al Rettore sulla mancata pubblicazione dei verbali della riunione della commissione stessa, aggravata dall’assenza di notizie in ordine alla chiamata del candidato ritenuto vincitore. L'ateneo, nel frattempo, decideva di costituirsi in giudizio contro il ricorrente (a differenza dell'altra candidata che rimaneva silente).

Il Tar Venezia (con una sentenza importantissima pubblicata il 22 marzo 2019 e resa nota solo oggi) ha accolto in pieno il ricorso del nostro iscritto, in riferimento all'impossibilità di utilizzare il voto a scrutinio segreto in consiglio di dipartimento sulle proposte di chiamata.

Scrivono severamente i giudici che il dipartimento ha dapprima deliberato illegittimamente per il mancato accoglimento della proposta di chiamata del ricorrente e subito dopo ha approvato la proposta di rinuncia al posto di Professore associato di letteratura francese: si è così verificata dunque una “inversione logica”; ben avrebbe potuto deliberare il mancato accoglimento della proposta di chiamata, ma solo ponendo a fondamento e a giustificazione della stessa circostanze - sopravvenute e oggettive - di carattere organizzativo,

didattico, finanziario et similia. Ma non lo ha fatto.

Secondo i giudici, non solo il dipartimento non ha contraddetto in alcun modo l'operato della commissione e non ha motivato in alcun modo legittimo la non chiamata del ricorrente ( l'illegittimità della deliberazione si evince anche dal fatto che il consiglio non ha peraltro proceduto neppure alla chiamata dell’altra candidata ritenuta idonea), ma non ha coinvolto gli altri organi collegiali nella decisione e non ha reso pubblica ai candidati con doveroso anticipo la decisione della soppressione della chiamata.

Secondo i giudici del Tar, che si richiamano a precedenti provvedimenti giurisdizionali, citando anche il Consiglio di Stato, discende dunque l'annullamento degli atti e la rinnovazione del procedimento.

Alla fine di questa importantissima sentenza c'è un passaggio davvero cruciale.

I giudici amministrativi, per l'enormità dell'irregolarità commessa, scrivono: "L’esposizione che precede dimostra le necessità di inviare gli atti indicati in dispositivo alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza".


Da parte di "Trasparenza e merito" va un grande in bocca al lupo al collega Riccardo che ha coraggiosamente proposto il ricorso alla giustizia amministrativa, sicuro delle sue ragioni e dell'abuso subìto. Per il resto, le commissioni di concorso universitario e i dipartimenti che agiscono in maniera illegale, d'ora in poi, sono avvisate. Non c'è solo Tra-Me a proporre ricorsi e denunce ormai, ma, alla luce del mutato clima e di fronte ad una maggiore attenzione dei media e dell'opinione pubblica sulla questione del reclutamento irregolare, adesso ci sono anche i giudici amministrativi che iniziano finalmente a trasmettere apertamente gli atti ai tribunali penali.

Questo segnale è molto confortante per chi - come noi - crede nella concreta possibilità di una Università più trasparente e legale.


Leggi il testo integrale della sentenza del Tar Venezia del 22 marzo 2019



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