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TRA-ME risponde alla lettera del rettore di Cagliari: il bando è illegittimo, si allerta la Procura

Qualche tempo fa (5 maggio) avevamo pubblicato - e contestualmente inviato la segnalazione all'ateneo di Cagliari e al ministero dell'università e ricerca - un comunicato dal titolo "L'Università di Cagliari arriva al paradosso di emanare bandi contra legem e viola la par condicio" nel quale segnalavamo l'illegittimità del bando di concorso per 51 ricercatori in cui era richiesto l'obbligo, pena l'esclusione dalla partecipazione, di un certificato di conoscenza di una lingua straniera.

Una procedura semplicemente fuori legge.

Il rettore Mola ci ha inviato la lettera (4 giugno) che rendiamo nota, allegando ad essa una relazione tecnica (nel link in fondo):

"Con riferimento alla segnalazione trasmessa in data 5 maggio 2021, col quale si chiedeva l'annullamento del bando di selezione per il reclutamento di 51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b presso questa Università, nel ribadire la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, faccio presente che mi sono recentemente insediato come Rettore, ma sono già impegnato nell'analisi dei regolamenti e della normativa interna vigente, per valutare eventuali modifiche o integrazioni. Nel ringraziarvi per la segnalazione, che sarà sicuramente utile per ulteriori riflessioni e approfondimenti, vi allego una relazione tecnica che spiega le motivazioni alla base delle scelte assunte dall'Ateneo".

A questo proposito "Trasparenza e Merito" risponde al Rettore osservando quanto segue:

"Il richiamo all’autonomia regolamentare nel caso di specie è del tutto fuori luogo. Esso, infatti, non può tradursi nella possibilità di inserire requisiti di partecipazione in contrasto con la normativa vigente, la quale, com’è noto, prevede in maniera tassativa per gli RTD-B, oltre al possesso del dottorato di ricerca, uno dei seguenti titoli: esperienza post-doc per almeno tre anni (assegni o RTD-A) oppure il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. È evidente pertanto che autonomia non vuol dire che l’Ateneo possa allargare a dismisura tale ambito come nel caso de quo cercando di far passare la mera scelta della modalità di accertamento della lingua come un requisito di partecipazione, addirittura a pena di esclusione. In ogni caso, occorre precisare che la modalità di accertamento della lingua – così come previsto dalla Legge Gelmini – è di competenza esclusiva della Commissione e non affatto dell’Amministrazione che può, tutt’al più, prevedere la presentazione di un certificato, ma non può escludere aprioristicamente i candidati che, pur non essendone in possesso, hanno, pur sempre, il diritto di sostenere la prova orale tesa all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua. Basti pensare al caso paradossale di un madrelingua o di uno studioso che lavora stabilmente all’estero che, pur conoscendo benissimo la lingua, non possiede nessun certificazione. Ma vi è di più. Se l’Ateneo sostiene che la prova di lingue è una facoltà e non un obbligo allora essa non può mai e poi mai tradursi in un requisito di partecipazione e, per di più, a pena di esclusione (sic!).

Allo stesso modo, anche la ratio invocata dall’Ateneo, ovvero quella di “snellire” le procedure di reclutamento si rivela nei fatti del tutto infondata, avendo sempre la Legge Gelmini, sancito l’obbligo di sostenere tale prova contestualmente alla discussione dei titoli e della pubblicazioni. Il possesso di una certificazione linguistica, dunque, non comporta nessuna semplificazione e/o snellimento della procedura, visto che la discussione deve comunque svolgersi, a prescindere dalla valutazione delle competenze linguistiche.

Da ultimo, il rinvio al Regolamento si risolve in una vera e propria tautologia, poiché si giustifica un comportamento dell’Ateneo sulla base della più che discutibile scelta fatta dallo stesso Ateneo; quest’ultima, tra l’altro, non appare suffragata né dalla normativa nazionale, né dalla prassi esistente in tutte le altre sedi universitarie italiane (ad eccezione di quella cagliaritana).

Pertanto La invitiamo, oltre per le ragioni sopra esposte, ad annullare il Bando in oggetto non solo perché palesemente illegittimo ma anche in ragione dei principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione, favorendo così la più ampia partecipazione e dando altresì un segnale di discontinuità rispetto al passato. In caso contrario saremo costretti, nostro malgrado, a rivolgerci alle autorità giudiziarie competenti."


Leggi l'originale della lettera di risposta del Rettore di Cagliari

Leggi la relazione tecnica allegata dall'ateneo di Cagliari



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