top of page

Per UniFoggia il membro del CdA non è parente di sé stesso:falso in atto pubblico?Indaghi la Procura

Vi ricordate il caso segnalato in un articolo di Stella sul “Corriere” dal titolo “Il prof che bandisce il concorso per sé: la legge vieta solo l'aiuto a parenti”?

Era accaduto due anni fa per un docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con il Tar che prima gli aveva incredibilmente dato ragione, salvo poi il Consiglio di Stato rimettere a posto la questione: il docente è – per forza di cosa - “parente di sé stesso” e quindi l'illegittimità e l'incompatibilità di partecipazione ad una eventuale procedura vale per il parente ma non non può che valere anche per lui.

All'Università di Foggia sembra però che, non solo le sentenze dei tribunali siano un optional (atteggiamento comune, purtroppo, a molti altri atenei), ma che ci siano problemi seri a comprendere la logica.

Perché? Partiamo da una premessa giuridica.

Secondo quanto recitano l'art. 18 (comma 1, lettera b) della Legge Gelmini, l'art. 4 (comma 2) del Regolamento dell'ateneo di Foggia relativo alle procedure di concorso di docenti e ricercatori, e l'art. 2 dei rispettivi Bandi, relativi alle due procedure di concorso “incriminate”, cioè a dire per un posto da professore ordinario in Agraria, Zootecnia per l'esattezza, e per un posto da professore associato in Diritto dell'Economia, si legge: “Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”.

Va da sé, dunque, appunto secondo la logica e anche secondo il comune buon senso, che se non possono partecipare alla procedura selettiva persone che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado (compreso il vincolo di coniugio peraltro), con un componente del consiglio di amministrazione, a maggior ragione per non tradire la ratio stessa del divieto , anzi diremo per proprietà transitiva, NON può partecipare un componente stesso del consiglio di amministrazione, “in persona personalmente”, come direbbe il buon poliziotto Catarella del telefilm del commissario Montalbano, e cioè dunque un docente, così come un consigliere di amministrazione dn un ateneo, non può che essere considerato il parente più stretto…di sè stesso.

La ovvia interpretazione del divieto per i componenti degli organi apicali d'ateneo di partecipare alla procedura selettiva, nel rispetto della ratio della norma, è stata di recente ribadita anche da una sentenza del TAR Palermo (1808/2019), nella quale si può leggere un emblematico richiamo al Consiglio di Stato: "Orbene, come evidenziato nella condivisa sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 477 del 18 gennaio 2019, relativa ad analoga fattispecie, qualora l’istanza di partecipazione sia avanzata direttamente da un componente del Consiglio di amministrazione non si pone un problema di interpretazione analogica o estensiva del divieto legale di cui all’art.18, comma 1, lett. b), della l. n. 240 del 2010, in quanto si tratta di una posizione d’incompatibilità personale e non per il tramite di un rapporto familiare.Si è, in particolare, ritenuto dirimente il rilievo, di natura logica prima che giuridica (…) Lo scopo perseguito intero risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, ad absurdum, l’ipotetica (massima) compromissione dell’imparzialità non troverebbe alcuna preventiva sanzione”.

Tutto chiaro? Evidentemente no, almeno per l'ateneo di Foggia.

Non si capisce infatti come sia stato possibile, ammissibile, realizzabile il fatto che due docenti dell'ateneo, all'epoca dei fatti entrambe componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, abbiano potuto partecipare e vincere le rispettive procedure selettive, prendendo servizio come se nulla fossa, senza colpo ferire, ottenendo così un palese illegittimo vantaggio rispetto ad altri eventuali candidati al posto.

Cosa sarebbe dovuto accadere in un Paese civile e in un Ateneo rispettoso delle leggi e dei suoi stessi regolamenti? Semplice: le due professoresse, per potere partecipare alle suddette procedure selettive, avrebbero dovuto prima dimettersi come membri del consiglio di amministrazione e, successivamente, presentare la domanda per partecipare ai rispettivi concorsi.

Giusto che ci siamo, appare corretto rivelare anche un altro particolare, forse ancora più inquietante del non rispetto della legge da parte dell'ateneo: durante la procedura di partecipazione al concorso, come accade ovunque, ognuna delle due docenti dovrebbe aver dichiarato, in un documento sottoscritto, di essere “consapevole delle sanzioni a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità”, in particolare, “di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché vincoli di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di codesta Università”.

È qui che, purtroppo per le due docenti, casca l'asino. È presumibile, infatti, che se i due bandi di concorso si fossero svolti in modo almeno proceduralmente corretti, le due professoresse, per poter partecipare alle suddette procedure selettive, avrebbero dichiarato il falso.

E siccome ormai, dall'alto della nostra ormai decennale esperienza di procedura concorsuali nelle università italiane, sappiamo bene che chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, non ce la sentiamo di dare la croce addosso soltanto alle due docenti vincitrici delle due procedure che avrebbero dovuto essere annullate, ma chiamiamo in causa, a vario titolo e livello, anche altre possibili, anzi probabili, responsabili nella vicenda.

Nell'ordine di responsabilità:

- i sei commissari delle due procedure selettive (e in particolare i due membri in servizio presso l'ateneo che avrebbe omesso di informare i colleghi),i quali hanno dichiarano in uno dei verbali della procedura di concorso: “La Commissione prende visione del bando di indizione della procedura selettiva e del "Regolamento relativo alle procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato", emanato dall'Università di Foggia”, dimostrando ragionevolmente di essere consapevoli dei dettami del art. 2 del Bando e quindi del divieto;

- l'ex rettore e l'ex prorettore, per avere approvato gli atti delle procedure selettive;

- i componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno deliberato a favore della chiamata delle due docenti.

A questo punto, siccome pensiamo che la legge sia legge, che la logica sia logica, e che perfino il buon senso sia buon senso, invitiamo caldamente la Procura della Repubblica di Foggia ad aprire una inchiesta su quanto abbiamo descritto, documenti e carte alla mano, in questo comunicato.


Leggi l'articolo su "L'Attacco" del 4 dicembre 2020



bottom of page