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Nuova sentenza del Tar Lazio annulla l’esito di un concorso per ricercatore in Diritto del Lavoro

E’ bene continuare a darne conto costantemente - come sempre facciamo da circa due anni sul nostro sito - affinché l’opinione pubblica sia informata su quanto accade, nel silenzio generale delle istituzioni, ai concorsi universitari degli atenei italiani.

E’ stata pubblicata di recente una importante sentenza del Tar Lazio (sezione terza) che ha annullato l’esito irregolare di un concorso per un posto di ricercatore universitario (a tempo determinato) nel settore concorsuale (12/B2) e nel settore scientifico disciplinare (IUS/07) Diritto del Lavoro, bandito dall’Università Telematica Internazionale Nettuno (detta UniNettuno).

Il ricorso era affidato a ben cinque motivi (violazione dei criteri prestabiliti, non motivata valutazione comparativa della commissione, criteri di valutazione illogici, sproporzione dei punteggi assegnati in particolare su pubblicazioni su riviste di fascia A, coerenza e continuità della produzione scientifica), ma in particolare si basava sull’illegittima esclusione della controinteressata risultata vincitrice, in violazione dell’art. 97 comma 1 e 3 della Costituzione italiana (con riferimento all’art. 1 della legge n. 475 del 1925, ovvero per falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche), all’art. 3 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale n. 243 del 2011 e all’art. 5 del codice etico dell’Università UniNettuno.

Nella fattispecie la vincitrice del concorso aveva presentato, attribuendosene la paternità, due pubblicazioni che riproducevano due saggi precedentemente inseriti nella prima edizione di due volumi curati da altri due docenti, che sarebbero la riproduzione letterale delle omonime pubblicazioni di questi docenti, con la conseguenza che la vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva.

E’ importante sottolineare che i giudici del Tar, con una precedente ordinanza, avevano ritenuto necessario richiedere all’Università resistente documentati chiarimenti in ordine alle due opere contestate dal candidato ricorrente, e che la commissione aveva dichiarato di “non aver percepito che le due opere in questione non fossero riconducibili, in realtà, alla controinteressata, bensì ad altri due studiosi, e comunque di non aver ritenuto particolarmente significativi tali scritti, attribuendo loro due punti sui cinque disponibili”.

Il Tribunale amministrativo, con la sentenza del 24 gennaio 2020, ha accolto il ricorso, con riferimento assorbente al primo motivo relativo, appunto, alla mancata esclusione della vincitrice per aver presentato due scritti di cui ella non risulta autrice.

Può essere interessante notare che il tribunale ha fatto presente che la difesa della controinteressata si è richiamata, nelle sue memorie, ad un errore della casa editrice la quale, in effetti, avrebbe formulato una dichiarazione in tal senso. Tale fatto - chiosano i giudici - se è vero che qualora fosse dimostrato, salverebbe la eventuale valutazione delle Autorità competenti (se adite) a proposito dell’elemento del dolo soggettivo della controinteressata, dall’altro lato, va rilevato come sia stata falsata, comunque, la par condicio della partecipazione al concorso.

Va constatato amaramente che non è la prima volta - come ricorderete a proposito della nota vicenda del caso Scirè - che una commissione valutatrice, nonostante una chiara ordinanza dei giudici di riesaminare la documentazione, abbia ribadito comunque, senza batter ciglio, l’esito del concorso stesso, costringendo il candidato ricorrente ad attendere un estenuante e lungo periodo ulteriore di attesa fino alla sentenza nel merito e producendo così per la pubblica amministrazione un possibile danno erariale.


Leggi la sentenza del Tar Lazio (sezione terza) del 24 gennaio 2020



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