Quasi due anni fa usciva un articolo di Repubblica.it intitolato “Concorsi su misura, le università ignorano le sentenze che ordinano di rifarli daccapo”, nel quale veniva citato, tra gli altri, il caso di Andrea Bulleri, membro della nostra associazione. Qualche tempo dopo l’articolo il TAR Firenze condannava l’Università di Firenze per inottemperanza, disponendo la nomina di un “commissario ad acta” per la seconda rinnovazione di una procedura per ricercatore a tempo determinato (tipo “A”), in Progettazione architettonica.
La novità – si fa per dire - è che sono trascorsi ulteriori DUE ANNI e il concorso deve ancora essere rinnovato. Dunque andrebbe aggiornato il titolo e il contenuto di quell'articolo: non solo le università ignorano e non eseguono le sentenze, ma adesso perfino i “commissari ad acta”, appositamente nominati dai giudici, evitano di compiere il loro lavoro. Incredibile ma vero: nell'Università italiana succede anche questo.
Già il primo commissario ad acta si era defilato, opponendo la sussistenza di impegni pregressi non meglio precisati, come abbiamo ricordato in un precedente comunicato. Dopo ulteriore sentenza ha dichiarato un legittimo impedimento, continuando in realtà - come risulta da vari verbali pubblici - a fare il commissario per altri concorsi analoghi: vanno bene tutti ma non quello della sentenza (tanto è vero che è stato superato il limite imposto dal Piano Nazionale Anticorruzione – ANAC: due, al massimo tre, procedure l’anno, come già evidenziato per un altro caso sul nostro sito).
Alla quinta sentenza è stato nominato un secondo commissario ad acta, ma anche quest'ultimo non ha proceduto a rinnovare la procedura, facendo scadere i termini previsti dagli obblighi di legge.
A questo proposito va premesso che la sentenza del Tar Toscana (n. 359/2018) prevedeva al massimo 45 giorni “con l’espressa avvertenza che tale improrogabile scadenza deve prevalere su eventuali altri termini previsti in regolamenti dell’Università”. Lo stesso Regolamento d’Ateneo prevedeva 30 giorni -, come confermato da un atto ufficiale del Rettore sottoscritto per precedente rinnovazione.
Ora, come per magia, appare – come potete vedere voi stessi dallo screenshot (fissato in data 24 febbraio 2020 alle ore 19.28) – il termine di 6 mesi, ovvero la data 12 maggio 2020 come scadenza per la chiusura dei lavori della commissione. Peraltro questo accade senza alcun atto ufficiale dell'ateneo, ma solo attraverso la comunicazione della data sul sito (data che può essere eventualmente cancellata sulle pagine del sito dell'Ateneo dall'oggi al domani). Alla faccia della trasparenza e della tracciabilità dell’atto amministrativo!
Nel frattempo il ricorrente ha inviato, nell'ordine, prima all'Ateneo una istanza di ricusazione dei due commissari nominati a sua volta dal “commissario ad acta”, che, oltre la scadenza dei termini, veniva respinta dal Rettore, perché a quanto pare la denuncia penale fatta dal candidato non sarebbe ritenuta dall'Ateneo una condizione “di grave inimicizia”. Verrebbe da ridere se non ci fosse sa piangere. Poi Bulleri ha inviato una segnalazione all'attenzione del “commissario ad acta”, alla quale era data risposta, non nel merito ma in modo assolutamente evasivo, non dal soggetto interessato bensì dal Rup (Responsabile unico del procedimento) dell'Ateneo.
Constatata l’inutilità di ogni ragionevole tentativo di interlocuzione con l'Ateneo, dopo la non esecuzione prolungata delle sentenze amministrative, e constatata anche l'inerzia dei due commissari ad acta nominati dai giudici, il nostro iscritto ha trasmesso, qualche giorno fa, l’intera documentazione con un esposto alla Procura di Firenze, rilevando che: “L’omissione di un obbligo di legge configura un reato penale (per la mancata emissione di un provvedimento motivato sulle doglianze della segnalazione nei termini prescritti), che ricade unicamente sul commissario ad acta (…) Per il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 e 113 Cost.), infatti, il commissario ad acta nominato in sostituzione di un’amministrazione pubblica inadempiente deve concludere il procedimento sostituendosi in tutte le competenze dell’ente, adottando ogni provvedimento utile alla sua conclusione. In quanto ausiliario del giudice, il medesimo deve provvedere in prima persona, non ha il potere di ulteriormente subdelegare». Sostituendosi all’amministrazione inadempiente, il commissario ad acta assume “tutte le competenze dell’ente”, ivi compreso il ruolo di Responsabile del procedimento.”
Evitiamo ogni commento su questa ennesima surreale e kafkiana vicenda che ha nuovamente come protagonista un ateneo italiano e che, chiaramente, si commenta da sola.
Visualizza la schermata (screenshot) del sito dell'Ateneo di Firenze nella sezione bandi di concorso, fissata in data 24 febbraio 2020 alle ore 19.28
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