Oggi vogliamo occuparci dell’accesso agli atti ai concorsi universitari.
Si tratta di un’azione che rappresenta un diritto che i candidati che hanno partecipato alla procedura del concorso hanno e possono esercitare in modo da esaminare ed estrarre copia dei verbali delle valutazioni e dei punteggi che hanno portato la commissione a determinare l’esito del concorso stesso.
E’ un’azione che i candidati dovrebbero sempre fare a tutela della validità e serietà dell’atto amministrativo.
Molto spesso accade però che i candidati che hanno partecipato al concorso siano all’oscuro di alcune cose e che gli uffici degli atenei adibiti alle procedure di concorso e al rapporto tra candidati e pubblica amministrazione diano informazioni assolutamente fuorvianti quando non del tutto erronee.
In alcuni casi viene detto, infatti, che può fare richiesta di accesso agli atti solamente il candidato partecipante al concorso e cioè solo chi abbia quindi un interesse diretto e concreto alla procedura stessa. Inoltre spesso viene fatto presente a chi fa richiesta che non tutti i documenti del concorso possono essere accessibili. Infine, in alcuni casi, è stato perfino detto che i documenti delle valutazioni del concorso non possono essere resi pubblici. Si tratta di informazioni sbagliate. Ma andiamo con ordine.
Come si fa un accesso agli atti? Occorre che l’interessato invii una richiesta che può essere di tipo informale, la quale può venire soddisfatta dall’ufficio anche immediatamente, ma che potrebbe anche non esserlo. In tal caso l’interessato può inviare una richiesta formale, attraverso l’indirizzo pec dell’ateneo, indirizzata al Direttore generale oppure al responsabile dell’ufficio che ha seguito la specifica procedura del concorso, la quale DEVE essere soddisfatta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa. Cosa si può fare nel caso in cui anche dopo i 30 giorni l’accesso agli atti amministrativi del concorso viene negato dagli uffici? Non rimane altro che presentare un ricorso al tribunale amministrativo, sempre entro 30 giorni, ed un esposto alla procura.
Non molti però sanno che è in vigore, anche in Italia, il FOIA (Freedom of information act), introdotto con decreto legislativo nel 2016, e che è ormai divenuto a far parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione proprio nell’ottica che a noi di "Trasparenza e Merito" sta più a cuore, ovvero quella della TRASPARENZA delle procedure.
Si tratta del cosiddetto accesso civico generalizzato che garantisce a CHIUNQUE il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atenei.
L’accesso civico generalizzato, istituito appunto dal FOIA, è diverso dalle due precedenti e più conosciute tipologie di accesso agli atti di tipo amministrativo, cioè a dire dal diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241 del 1990) e anche dal diritto di accesso civico “semplice” (regolato dalla legge 33 del 2013) e che consentiva di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
Il nuovo accesso civico generalizzato garantisce più in generale al CITTADINO, chiunque esso sia, la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, SENZA DOVER DIMOSTRARE DI POSSEDERE UN INTERESSE QUALIFICATO e si estende a TUTTI I DATI E I DOCUMENTI in possesso delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione dei documenti coperti da segreto di Stato.
Come capite, lo sanno in pochi ma si tratta di un importante e fondamentale strumento di trasparenza, controllo e garanzia che ognuno dovrebbe utilizzare alla fine di ogni procedura concorsuale all’Università in modo da poter valutare approfonditamente l’eventualità di un ricorso o di una denuncia.
E' bene, dunque, che lo sappiano in tanti.
Leggi le informazioni sul FOIA nel sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
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