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Uni Marche/Miur: casta diritto tributario niente rientri dall'estero né autonomia scientifica

Casta, o forse si dovrebbe dire la "cupola", visti i recenti sviluppi dell'inchiesta fiorentina sul settore di diritto tributario.

Questa assurda vicenda che vi raccontiamo oggi significa due cose: nell'università italiana, in particolare in certi settori scientifico disciplinari che sono (e saranno) al centro di indagini della magistratura a seguito di ricorsi e denunce di nostri iscritti, non si premia il merito, non esiste autonomia scientifica, non è diffusa la trasparenza nelle procedure di reclutamento; tutto è deciso da pochi potenti, singoli baroni o "scuole" che siano. Inoltre, appare evidente che il problema non sia la tipologia di reclutamento, ovvero per concorso pubblico o per "chiamata diretta": come vedrete, le regole vengono infrante gravemente e impunemente nell'uno e nell'altro caso.

E il Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) in tutto questo cosa fa? Non solo emette note che non tengono conto delle sentenze dei Tar (come nel già ricordato caso del contratto di insegnamento a La Sapienza) ma, stavolta, non rispetta ed elude la sentenza stessa. Se non fosse che si tratta di università italiana, che ci ha abituato a questo e a ben altro, verrebbe da dire "cose dell'altro mondo".


Quella di cui parliamo oggi è la storia di Luca Cerioni, recente iscritto a "Trasparenza e merito", studioso di diritto tributario europeo e internazionale all'Università di Edinburgh (UK).

Nel novembre 2010, Cerioni, all'epoca “Lecturer B” presso la Brunel University di Londra, vinse, risultando unico vincitore per il settore diritto tributario, il primo bando del programma intitolato a Rita Levi Montalcini (lanciato con D.M. 230/2005) e finalizzato a favorire il cosiddetto "rientro dei cervelli" in Italia, ovvero di ricercatori e docenti operanti all'estero e una maggiore internazionalizzazione dell'Università italiana. Il contratto era di tipo triennale (rinnovabile per un ulteriore triennio, previa valutazione positiva sull'operato del ricercatore da parte di un comitato nominato dal Miur e dall'ateneo di accoglienza), e interamente finanziato dal Ministero che aveva selezionato il progetto di ricerca, da stipularsi presso un ateneo italiano, nella fattispecie l'Università Politecnica delle Marche (sede di Ancona), dove Cerioni entrò in servizio a partire dal luglio 2011.

Alla fine del 2013, allo scopo di stabilizzare il rapporto di lavoro e nell'ottica di un suo impegno all'internazionalizzazione dell'area giuridica dell'ateneo, l'Università di Ancona presentò al Miur una proposta di "chiamata diretta" come professore associato, a seguito della positiva valutazione sull'attività da lui svolta nel corso del triennio. Il Miur attese che fosse conclusa la durata del contratto stipulato nel quadro del programma Rita Levi Montalcini prima di procedere alla nomina di una commissione nazionale designata dal Cun che, in base alla normativa dell'epoca, avrebbe dovuto esprimere un parere sulla proposta di chiamata, anche se non giuridicamente vincolante. Vennero nominati in commissione tre ordinari di diritto tributario membri dell’ Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (tra cui una di essi risultata poi rinviata a giudizio per gravi reati nell'ambito dell'inchiesta della procura fiorentina) che diedero un parere negativo.

Cerioni a questo punto faceva ricorso al Tar il quale con una sentenza molto chiara e pesante (n.766 / 2015 del 23 ottobre 2015) censurava la condotta della commissione (e anche quella del Miur), in particolare, per aver adottato metodi tipici delle procedure ordinarie e non della chiamata diretta, per aver completamente ignorato il progetto di ricerca finanziato dal Miur, per aver erroneamente scritto che Cerioni non avesse prodotto alcuna monografia, per non aver tenuto conto di positive referenze rilasciate sul suo operato da docenti esteri della materia in servizio presso i principali atenei europei.

Nonostante le segnalazioni da parte di Cerioni il Miur aveva fatto affidamento, all'epoca, su tale verbale della commissione ed aveva rifiutato il nulla osta alla proposta di chiamata. I giudici – dopo aver annullato sia il parere negativo che il rifiuto ministeriale del nulla osta - stabilirono, dunque, la ripetizione della procedura, affidandola ad una commissione di diversa composizione e specificando che il parere doveva essere reso da tale diversa commissione “per ovvie ragioni”.

A questo punto, nel dicembre 2015, il Miur, con provvedimento a firma del Direttore generale Daniele Livon, nominò una nuova commissione, a sua volta composta da membri dell'Associazione italiana professori di diritto tributario che, ad una attenta analisi, risultava in qualche modo collegata, per legami accademici o associativi o di studio professionale, alla precedente commissione sanzionata. Cerioni, attraverso i suoi legali, scrisse al Miur chiedendo che fosse ricusata quella commissione, e sostituita con altri membri, perché, proprio a motivo della contiguità di interessi con i membri della precedente commissione che avrebbe impedito un esame imparziale ed oggettivo, costituiva un evidente aggiramento della sentenza del Tar. Ma Livon per il Miur rifiutava la sostituzione della commissione, ritenendo irrilevante la contiguità di interessi fra i membri delle due commissioni ed ignorando gli interessi extra-accademici, a livello di studi professionali, che perfino una semplice ricerca sul web avrebbe dimostrato. A questo punto Cerioni scriveva al Rettore dell'Università di Ancona dichiarando di non potersi sottoporre alla valutazione della seconda commissione per le stesse "ovvie ragioni" alle quali già si era riferita la sentenza del Tar che aveva censurato l'operato della prima commissione, e sottolineando, tuttavia, in una successiva lettera, che con tale posizione non intendeva precludere all'ateneo sue specifiche eventuali azioni presso il Miur qualora avesse ritenuto che l'abbandono della chiamata non corrispondesse al suo interesse. Ma l'ateneo marchigiano decideva di ritirare tout court la proposta di chiamata, formalizzando qualche anno dopo l’incardinamento nel ruolo di associato di uno degli abilitati di quel settore nella tornata 2013 dell’Asn (abilitazione scientifica nazionale) di diritto tributario.

Il problema o meglio la colpa di Cerioni, come di tanti altri come lui, è dunque quella di non avere una "scuola" di riferimento, ma di essersi formato sulla base delle proprie forze, dei propri sacrifici, di aver partecipato ad un concorso (il primo bando del programma Rita Levi Montalcini, che costituiva presupposto di una “chiamata diretta” ex Art. 1, co. 9, legge 230/2005 finalizzata ad una stabilizzazione del rapporto di lavoro) sulla base del proprio curriculum scientifico. Nel sistema accademico dove aveva iniziato la carriera, il sistema britannico, non è richiesta infatti l'appartenenza a "scuole" e quindi lo studioso è abituato a vedersi valutare soltanto per il contributo offerto alle singole istituzioni accademiche per le quale ha operato, sia in termini di ricerca che di insegnamento. Altrettanto non accade, purtroppo, in Italia.

Dopo il pronunciamento del ricorso al Tar, reso vano dall'atteggiamento del Miur e dell'ateneo marchigiano, Cerioni ha deciso di continuare la sua carriera nel sistema britannico, cioè da dove era venuto, e di valutare la possibilità di un lavoro fuori dall'ambito accademico nel settore privato. Alcuni dei nomi presenti nelle commissioni di valutazione di Cerioni risultano coinvolti e si rinvengono nell'ordinanza del GIP di Firenze e, più recentemente, nelle richieste di rinvio a giudizio del Tribunale.

Questa storia, una volta di più, è la dimostrazione che il carattere corporativo e clientelare dell'accademia italiana, non solo nel settore del diritto tributario, caratterizzato dalla presenza di "scuole" nazionali, con la conseguente mancanza di una autentica concorrenza e competitività fra gli atenei, con la mancanza di una reale trasparenza del concorso pubblico, nonché l'utilizzo di posizioni accademiche in funzione della valorizzazione dell'avviamento di studi professionali, quindi con un grave conflitto di interesse tra posizione pubblica e profitto privato, siano tra le maggiori e più gravi storture del sistema universitario italiano se comparato agli altri sistemi europei e internazionali.


Leggi la sentenza del Tar per le Marche del 2015




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